Sentenza nº 79 da Constitutional Court (Italy), 25 Maggio 1957

Data di Resoluzione25 Maggio 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 79

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Prof. BIAGIO PETROCELLI

Dott. ANTONIO MANCA, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080, promosso con l'ordinanza 14 luglio 1956 del Tribunale di Matera, pronunciata nel procedimento civile vertente fra Ginnari Satriani Nicola e la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 286 del 10 novembre 1956 ed iscritta al n. 327 del Registro ordinanze 1956.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò.

Ritenuto in fatto

Con atto di citazione notificato il 12 maggio 1954 Nicola Ginnari Satriani convenne davanti al Tribunale di Matera la Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, esponendo che, mediante decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2080 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 1952), era stata disposta in favore dell'Ente suddetto la espropriazione di alcuni terreni in agro di Tursi (Matera) per una estensione di ha. 18.88.19.

L'attore lamentava la illegittimità dell'esproprio e del relativo decreto, affermando che i detti terreni erano stati di proprietà del di lui padre, Giuseppe Ginnari Satriani, deceduto il 16 novembre 1946; e che alla morte del padre essi erano stati devoluti per metà ad esso attore Nicola, figlio unico legittimo del de cujus, e per l'altra metà al primo figlio maschio nascituro dell'attore, in virtù di successione testamentaria (testamento olografo del 12 dicembre 1945). Da ciò la conseguenza che, alla data del 15 novembre 1949, fissata dall'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 481 (legge stralcio), la proprietà dell'attore e quella del figlio nascituro da lui rappresentato non sarebbero state assoggettabili ad...

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