Sentenza nº 113 da Constitutional Court (Italy), 08 Luglio 1957

Data di Resoluzione08 Luglio 1957
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 113

ANNO 1957

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Dott. GAETANO AZZARITI, Presidente

Avv. GIUSEPPE CAPPI

Prof. TOMASO PERASSI

Prof. GASPARE AMBROSINI

Prof. ERNESTO BATTAGLINI

Dott. MARIO COSATTI

Prof. FRANCESCO PANTALEO GABRIELI

Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO

Prof. ANTONINO PAPALDO

Prof. MARIO BRACCI

Prof. NICOLA JAEGER

Prof. GIOVANNI CASSANDRO

Dott. ANTONIO MANCA

Prof. ALDO SANDULLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto possa occorrere, dal Commissario dello Stato presso la Regione siciliana, notificato il 22 gennaio 1957, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 30 gennaio 1957 ed iscritto al n. 2 del Registro ricorsi 1957, per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana contenente: "Provvedimenti concernenti il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma agraria", in riferimento agli artt. 15 e 36 dello Statuto per la Regione siciliana.

Udita nella pubblica udienza del 29 maggio 1957 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi il sost. Avv. gen. dello Stato Giuseppe Belli e, per la Regione siciliana, l'Avv. Antonio Navarra.

Ritenuto in fatto

Con ricorso notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 22 gennaio 1957 il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa conforme deliberazione del Consiglio stesso (in data 21 gennaio 1957), e, "per quanto possa occorrere", il Commissario dello Stato, hanno impugnato per illegittimità costituzionale il disegno di legge della Regione siciliana concernente "provvedimenti per il pagamento dei tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, per la riforma agraria"; disegno di legge comunicato al predetto Commissario, dopo l'approvazione dell'Assemblea regionale, il 17 gennaio 1957.

L'Avvocatura generale dello Stato il 30 gennaio 1957 ha depositato nella cancelleria della Corte il ricorso con i prescritti documenti illustrativi.

Del deposito é stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 9 febbraio 1957 n. 27 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione del 27 febbraio 1957 n. 24.

L'Avvocatura, dopo avere accennato alla questione circa la potestà normativa della Regione in materia di tributi erariali, per quanto attiene alla illegittimità costituzionale del disegno di legge oggetto dell'impugnazione, nel ricorso e nella memoria depositata il 10 maggio 1957, deduce che l'art. 1 contiene, in sostanza, una esenzione tributaria, perché pone temporaneamente a carico dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) il pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, le quali, ai sensi dell'art. 11, 2 comma, della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, devono essere corrisposte dagli assegnatari dei fondi; disponendo d'altra parte, nell'art. 2, che la Regione rimborsa annualmente all'Ente le somme occorrenti per far fronte all'onere anzidetto. Secondo l'Avvocatura tale esenzione non troverebbe fondamento nella legislazione statale, cui deve uniformarsi quella regionale, anche se si ammettesse la competenza della Regione a disporre esenzioni per i tributi erariali. Si aggiunge che la disposizione contenuta nell'art. 1 sarebbe pure in contrasto con i principi fondamentali della legislazione tributaria, precisati anche nella sentenza di questa Corte n. 9 del 26 gennaio 1957, in quanto introdurrebbe nel rapporto di imposta un soggetto passivo, cioé l'Ente per la riforma, che non potrebbe essere iscritto nei ruoli, né per l'imposta fondiaria, né per quella sul reddito agrario, non verificandosi, nei suoi confronti, i presupposti per porre a suo carico i detti tributi.

In ordine poi all'art. 3 del ricordato disegno di legge, l'Avvocatura sostiene che, con l'autorizzare i comuni e gli enti provinciali a concedere agli assegnatari dei fondi lo sgravio temporaneo, anche parziale, dalle sovrimposte di rispettiva competenza (disposizione che non troverebbe neppure riscontro nella legislazione statale) la Regione verrebbe ad interferire illegittimamente nella finanza locale.

La difesa dello Stato rileva infine che le norme impugnate non si riferiscono ad una particolare esigenza della Regione siciliana, ma riguardano la situazione in cui si trovano tutti gli assegnatari dei terreni in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e agraria; situazione quindi che si presenta uguale anche negli altri territori della Repubblica in cui é stata attuata la riforma.

L'Avvocatura chiede pertanto che si dichiari l'illegittimità costituzionale del disegno di legge sopra accennato.

La Regione siciliana, costituitasi in termine il 18 febbraio 1957 con deposito delle deduzioni, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché proposto senza l'osservanza della procedura prescritta dall'art. 127 della Costituzione e dagli artt. 23, 31 e 34 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Quanto alla competenza normativa della Regione nella materia tributaria, pur richiamando la sentenza di questa Corte n. 9 del 17 gennaio 1957, pone in rilievo il carattere autonomo di tale competenza, non suscettibile quindi di altre limitazioni al di fuori di quelle espressamente prevedute negli artt. 26 e 39 dello Statuto regionale.

Per sostenere poi la legittimità delle disposizioni legislative impugnate col ricorso, osserva, in ordine all'art. 1, che l'emanazione di norme di esonero dai tributi é pure preveduta dalla legislazione nazionale e che, in particolare per la Regione, é stata già ammessa dalla giurisprudenza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT