Organizzazione comune di mercato dello zucchero - Modalita' applicative per l'accreditamento delle imprese produttrici di zucchero, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 318 del Consiglio del 20 febbraio 2006.
All'A.G.E.A ROMA:
- Area Coordinamento
- Area Organismo Pagatore
Al Ministero delle Attivita'
Produttive - D.G. S.P.C. Uff. B2 -
ROMA
Agli Assessorati Agricoltura delle
Regioni a Statuto Ordinario e
Speciale e alle Province Autonome
di Trento e Bolzano - LORO SEDI
All'Ispettorato Centrale
Repressione Frodi - SEDE
Alla Confederazione Generale
dell'Agricoltura Italiana -
(CONFAGRICOLTURA)
Alla Confederazione Nazionale
Coltivatori Diretti (COLDIRETTI)
Alla Confederazione Italiana
Agricoltori - C.I.A.
Alla Confederazione Produttori
Agricoli - COPAGRI
Alla FAGRI - ROMA
All'UNIONZUCCHERO
Societa' SFIR
Gruppo SADAM Zuccherifici
CO.PRO.B./ITALIA ZUCCHERI
Allo Zuccherificio del Molise
A.N.B. Associazione Nazionale
Bieticoltori
C.N.B. Consorzio Nazionale
Bieticoltori
A.B.I. Associazione Bieticoltori
Italiani
A.B.M. Associazione Bieticoltori
Marsicani
CONS.MA.CA. Consorzio Marchigiano
Coop. Agricole
Lievitalia S.p.A.
Alcoplus S.p.A.
Dsm Bakery Ingredients Italy s.r.l.
Zeus S.p.A.
All'ITALRAP BRUXELLES
In attuazione delle disposizioni recate dall'art. 17, del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, le imprese produttrici di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina ovvero che trasformino detti prodotti in uno dei prodotti di cui all'art. 13, paragrafo 2, del medesimo regolamento, si attengono alle seguenti modalita' procedurali allo scopo di acquisire il prescritto accreditamento; le medesime modalita' si applicano anche alle imprese di raffinazione a tempo pieno, definite ai sensi dell'art. 2, punto 13, del citato regolamento.
Tale categoria di imprese produttrici presentano apposita richiesta al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle filiere agricole ed agroalimentari, Direzione generale delle politiche agricole POLAGR VIII, entro la data limite del 31 maggio 2006 ove intendano partecipare al regime comunitario dalla campagna 2006/2007; in caso di partecipazione alle successive campagne, il termine e' fissato al 31 maggio antecedente l'inizio della campagna di riferimento.
Le richieste in questione, indicanti il nome e l'indirizzo di ciascuna impresa interessata, sono corredate da una relazione che attesti la conformita' alle condizioni previste al paragrafo 1, del predetto art. 17, in particolare, comprovante la capacita' professionale e la capacita' di produzione in zucchero, isoglucosio o sciroppo di inulina, se del caso specificando il numero degli stabilimenti produttivi afferenti a...
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