LEGGE REGIONALE 5 maggio 2010, n. 13 - Funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 31 del 14 maggio 2010) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Compiti e funzioni 1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo rappresenta lo strumento tecnico-scientifico d'eccellenza nazionale di cui si avvalgono il Ministero della salute e le regioni, per le attivita' internazionali di cooperazione ed alta formazione nei settori della sanita' pubblica veterinaria e della sicurezza degli alimenti.

  1. L'Istituto deve garantire il mantenimento dei requisiti e degli standard qualitativi indicati nel Protocollo d'intesa stipulato tra il Ministero della salute, la Regione Abruzzo e la Regione Molise per il riordino e la valorizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise 'G. Caporale' di Teramo, in data 11 dicembre 2009.

  2. L'Istituto, oltre ai compiti previsti al comma 1, deve assicurare, in via ordinaria, lo svolgimento di tutti i compiti e le funzioni indicate nel decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 (Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e nel regolamento 16 febbraio 1994, n. 190 (Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270).

  3. Il Ministro della salute e le regioni possono attribuire ulteriori compiti e funzioni di interesse nazionale, comunitario e internazionale e regionale.

    Art. 2

    Controllo sugli atti 1. Al controllo sugli atti si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica).

    Art. 3

    Organi 1. Gli organi dell'istituto sono:

    1. il Consiglio di amministrazione;

    2. il direttore generale;

    3. il Collegio dei revisori.

  4. Il Consiglio di amministrazione e' composto da cinque membri di cui uno con funzioni di Presidente e dura in carica cinque anni. I membri sono nominati rispettivamente uno dal Ministro della salute, due dalla Regione Abruzzo e due dalla Regione Molise. Il Presidente e' nominato d'intesa dal Presidente della Regione Abruzzo e dal Presidente della Regione Molise. Dura in carica cinque anni.

  5. Il direttore generale, che deve essere un medico veterinario di comprovata esperienza scientifica ed elevata...

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