DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1998, n. 497 - Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 92/117/CEE e 97/22/CE relative alle misure di protezione dalle zoonosi specifiche e alla lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visti gli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'articolo 4 e l'allegato C; Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, ed in particolare l'articolo 5 e l'allegato C; Vista la direttiva 92/117/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezione e intossicazioni alimentari; Vista la direttiva 97/22/CE del Consiglio, del 22 aprile 1997, che modifica la citata direttiva 92/117/CEE; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 giugno 1998; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanita';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1.

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) zoonosi: qualsiasi malattia o infezione che puo' trasmettersi naturalmente dagli animali all'uomo; b) agente zoonotico: qualsiasi batterio, virus o parassita che puo' provocare zoonosi; c) laboratorio nazionale autorizzato: ogni laboratorio pubblico competente ad effettuare esami di campioni ufficiali per individuare l'eventuale presenza di un agente zoonotico; d) campione: il campione prelevato dal proprietario o dal responsabile dello stabilimento o degli animali, o prelevato a loro nome, per la ricerca di un agente zoonotico; e) campione ufficiale: il campione prelevato dall'autorita' competente ai fini dell'esame di un agente zoonotico; il campione ufficiale, che deve essere prelevato senza preavviso, deve fare riferimento alla specie, al tipo, al quantitativo e al metodo di raccolta nonche' all'identificazione dell'origine dell'animale o del prodotto di origine animale; f) autorita' competente: il Ministero della sanita', le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autorita' cui sono state delegate le funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, di sanita' pubblica e di polizia sanitaria, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modifiche ed integrazioni.

    Art. 2.

  2. Le autorita' competenti si avvalgono dei laboratori nazionali autorizzati.

  3. Il Ministero della sanita' comunica alla Commissione europea l'elenco dei laboratori nazionali di riferimento per le zoonosi e gli agenti zoonotici indicati nell'allegato I, punto I, nei quali puo' essere effettuata l'identificazione di un agente zoonotico o la conferma della sua presenza; tale elenco e i relativi aggiornamenti, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Art. 3.

  4. Il proprietario o il responsabile dello stabilimento autorizzato ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 503, e successive modifiche, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 537, e successive modifiche, e' tenuto a conservare, per un periodo minimo di due anni, e a comunicare, a richiesta delle autorita' competenti, i risultati degli esami concernenti l'identificazione delle zoonosi di cui all'allegato I, punto I.

  5. L'isolamento e l'identificazione di agenti zoonotici o qualsiasi altra prova della loro presenza sono di competenza del responsabile del laboratorio oppure di chi effettua l'esame stesso, se l'identificazione viene effettuata in una sede diversa da un laboratorio.

  6. La diagnosi e l'identificazione di un agente zoonotico sono segnalate alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente che informa la regione o la provincia autonoma e il Ministero della sanita'.

  7. Il Ministero della sanita' raccoglie i dati sugli agenti zoonotici la cui presenza sia stata confermata dagli esami effettuati, nonche' sui casi clinici concernenti le zoonosi indicate nell'allegato I, punto I, constatate in uomini o animali.

  8. Il Ministero della sanita' informa periodicamente gli altri Stati membri, nell'ambito del Comitato veterinario permanente, dei casi clinici di cui al comma 4.

    Art. 4.

  9. Il Ministero della sanita' valuta i dati raccolti in conformita' dell'articolo 3, comma 4, e informa la Commissione europea, almeno entro il 31 maggio di ogni anno, sull'evolversi e sulle fonti delle infezioni zoonotiche registrate nel corso dell'anno precedente.

    Art. 5.

  10. I sistemi per il controllo dei movimenti degli animali da allevamento, definiti nella decisione 89/153/CEE della Commissione, sono applicati anche per le misure relative alle zoonosi e agli agenti zoonotici.

    Art. 6.

  11. Il Ministero della sanita' presenta immediatamente alla Commissione europea le misure nazionali applicate per prevenire e ridurre la comparsa delle zoonosi di cui all'allegato I, punti I e II, ad esclusione di quelle gia' attuate per la brucellosi e la tubercolosi con piani gia' approvati in sede comunitaria; tali misure possono riguardare anche quelle concernenti la ricerca di zoonosi e agenti zoonotici indicati nell'allegato I, punto III.

  12. Il Ministero della sanita' trasmette alla Commissione europea, ogni anno, una relazione sulla situazione epidemiologica per quanto concerne la trichinosi.

    Art. 7.

  13. Il Ministero della sanita' predispone i piani relativi alla salmonella nel pollame sulla base dei criteri contenuti negli allegati II e III successivamente alle disposizioni adottate in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 15-bis della direttiva 92/117/CEE, introdotto dall'articolo 1, punto 7), della direttiva 97/22/CE, e li trasmette alla Commissione europea per l'approvazione.

    Art. 8.

  14. Le autorita' competenti assicurano l'assistenza e la collaborazione necessaria agli esperti veterinari incaricati dalla Commissione europea di effettuare controlli sul posto al fine di verificare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente regolamento.

  15. Le autorita' competenti adottano le misure necessarie derivanti dai risultati dei controlli di cui al comma 1.

    Art. 9.

  16. Le misure di salvaguardia previste dal decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche, si applicano, ove necessario, anche per le zoonosi oggetto del presente regolamento.

    Art. 10.

  17. I laboratori nazionali di riferimento di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite dai laboratori comunitari di riferimento, il cui elenco figura nell'allegato IV.

    Art. 11.

  18. Le misure previste nell'allegato III, sezione I, come eventualmente modificato in sede comunitaria secondo la procedura di cui all'articolo 15-bis della direttiva 92/117/CEE, introdotto dall'articolo 1, punto 7), della direttiva 97/22/CE, sono rese efficaci con decreto del Ministro della sanita' da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

  19. Le misure per evitare l'introduzione della salmonella in uno stabilimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, sono stabilite dal Ministero della sanita', tenendo conto dei principi contenuti nell'allegato II del medesimo decreto n. 587 del 1993.

    Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 novembre 1998

    SCALFARO

    D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Letta, Ministro per le politiche comunitarie Bindi, Ministro della sanita' Visto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT