DECRETO 12 agosto 2002, n. 219 - Regolamento recante caratteristiche tecniche e requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 23, della legge 6 marzo 1976, n. 51, "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto" il quale delega al Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti l'emanazione di un apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata); Visto l'articolo 23, comma 1, lettere a) e b) del regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, emanato con decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, che demanda ad altro decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione il compito di stabilire le caratteristiche tecniche e i requisiti delle zattere di salvataggio da utilizzare esclusivamente sulle unita' da diporto, nonche' le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche; Vista la direttiva n. 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il parere espresso dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento e del Consiglio, del 22 giugno 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 2359 del 16 luglio 2002, e il relativo nulla-osta, di cui al foglio n. 11433 19.3.13/2 del 17 luglio 2002, della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Campo di applicazione

  1. Il presente decreto definisce le caratteristiche tecniche ed i requisiti delle zattere di salvataggio, di capacita' compresa fra 4 e 12 persone, destinate esclusivamente alle unita' da diporto, nonche' le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche.

  2. Ai fini del presente decreto s'intende per

    1. Amministrazione: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto; b) Unita' da diporto: ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto; c) Zattera: la zattera di salvataggio utilizzata come mezzo collettivo di salvataggio pneumatico idoneo a sostenere ed a mantenere in vita persone in pericolo dopo l'abbandono nave.

      Avvertenza

      Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

      Note alle premesse

      - L'art. 23 della legge 6 marzo 1976, n. 51, recante "Modificazioni ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme sulla navigazione da diporto", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 marzo 1976, n. 74, cosi' recita

      "Art. 23. - Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per i trasporti, emanera', entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, apposito regolamento contenente le norme di sicurezza cui dovranno attenersi le unita' da diporto in relazione alle loro caratteristiche e al loro impiego e le barche da pesca costiera (locale e ravvicinata).

      All'entrata in vigore del regolamento suddetto cessera', per i natanti di cui al precedente comma, l'applicazione delle norme per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 1972, n. 1154.".

      - L'art. 23, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, recante: "Regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 aprile 1994, n. 87, cosi' recita

      "1. Con decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione, da emanare ai sensi dell'art. 17, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti

    2. le caratteristiche, i requisiti e la durata di validita' dei mezzi di salvataggio e dei segnali di soccorso; b) le modalita' e la scadenza delle revisioni periodiche delle zattere di salvataggio.".

      - La legge 21 giugno 1986, n. 317, recante: "Procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della societa' dell'informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 luglio 1998", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 luglio 1986, n. 151.

      - La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 (Procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998.

      - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.

      400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, cosi' recita

      "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

      I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono...

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