Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia, in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge

Art. 1.

  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia in materia di promozione e protezione degli investimenti, fatto a Lusaka il 30 aprile 2003.

    Art. 2.

  2. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso.

    Art. 3.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 30 giugno 2004

    CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Frattini, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: Castelli

    LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 4517)

    Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini) il 25 novembre 2003.

    Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 13 gennaio 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

    Esaminato dalla III commissione il 28 gennaio 2004, 24 febbraio 2004.

    Esaminato in aula l'8 marzo 2004 e approvato il 16 marzo 2004.

    Senato della Repubblica (atto n. 2844)

    Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede referente, il 25 marzo 2004 con pareri delle commissioni 1, 2, 5, 6 e 10.

    Esaminato dalla 3 commissione il 4 e 5 maggio 2004.

    Relazione scritta presentata l'11 maggio 2004 (atto n.

    2844/A - relatore sen. Pellicini).

    Esaminato in aula e approvato il 16 giugno 2004.

ALLEGATO

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLO ZAMBIA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dello Zambia (di seguito denominati le Parti Contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per il miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, e in particolare con riferimento agli investimenti effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, e riconoscendo che l'offrire la promozione e la protezione reciproca a tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuira' a stimolare iniziative imprenditoriali che accresceranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, hanno convenuto quanto segue

Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo

Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da una persona fisica o giuridica di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

Senza limitare la portata generale di quanto precede, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente

a) beni mobili ed immobili, nonche' tutti gli altri diritti "in rem" compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro diritto, interesse in societa', nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; e) diritti su somme di denaro o altri servizi aventi valore economico connessi ad un investimento, nonche' utili reinvestiti e incrementi di capitale; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni' licenza e concessione rilasciata in conformita' ai regolamenti -vigenti per l'esercizio pii attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali

fl ogni incremento di valore dell'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene e' stato investito non in. nella sua natura di investimento.

  1. Per investimento non si intendono

    i) richieste di denaro derivanti esclusivamente da

    a) contratti commerciali per la vendita di beni o servizi da parte di un cittadino o di un'impresa nel territorio di una Parte Contraente ad un'impresa nel territorio di un'altra Parte Contraente, o b) concessioni di credito relative a transazioni commerciali, quali i crediti finanziari.

  2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

  3. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la nazionalita', di quello Stato in conformita' alla sua legislazione.

  4. Per "persona giuridica" si...

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