DECRETO 22 Marzo 2007 - Disposizioni correttive ed integrative del decreto 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose.
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, come modificato con decreto legislativo 25 febbraio 1998, n. 90, ed in particolare l'art. 37, comma 2;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 aprile 1997, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1998, n. 271;
Vista la direttiva 2004/73/CE della Commissione del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il riavvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose come modificata dalla rettifica del 16 giugno 2004 e dalla rettifica del 7 luglio 2004;
Visto il decreto del Ministro della salute del 28 febbraio 2006 di recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2006, n. 92;
Rilevato che nel citato decreto 28 febbraio 2006 risultano omesse alcune sostanze pericolose peraltro indicate nella direttiva 2004/73/CE del 29 aprile 2004;
Ritenuto necessario pubblicare un elenco consolidato delle sostanze chimiche di cui all'allegato I del decreto ministeriale 28 aprile 1997 e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni;
Ritenuto altresi' necessario pubblicare un elenco consolidato dei simboli e indicazioni di pericolo delle sostanze e preparati pericolosi, nonche' degli elenchi delle frasi di rischio e dei consigli di prudenza;
Effettuata con lettera del 9 febbraio 2007 ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo del 3 febbraio 1997, n. 52, la comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;
E m a n a il seguente decreto:
Art. 1.
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Al decreto 28 febbraio 2006, citato in premessa, sono apportate le seguenti modificazioni:
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le seguenti sostanze sono aggiunte dopo la sostanza 006-012-00-2-ZIRAM:
040-001-00-3 zirconio in polvere (pirolorica);
040-002-00-9 zirconio in polvere (stabilizzata);
016-013-00-X zolfo dicloruro;
016-012-00-4 zolfo monocloruro;
016-014-00-5 zolfo tetracloruro.
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le sostanze...
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