DECRETO 19 ottobre 2010 - Modifica degli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, in applicazione di direttive comunitarie concernenti misure di protezione contro l''introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali., in recepimento della direttiva 2008/61/CE. (10A15235)
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;
Vista la direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunita' o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale;
Considerata la necessita' di recepire la direttiva n. 2008/61/CE della Commissione, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo n. 214/05;
Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale espresso nella seduta del 27 e 28 maggio 2010;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 7 ottobre 2010;
Decreta:
Articolo unico
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Gli allegati XVI e XVII del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, sono cosi' di seguito modificati:
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Nell'allegato XVI, le parole «direttiva 95/44/CE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2008/61/CE»;
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Nell'allegato XVII, parte A, sezione II, le parole «direttiva 77/93/CEE» sono sostituite dalle parole «direttiva 2000/29/CE»;
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Nell'allegato XVII, parte A, e' aggiunta la seguente sezione IV:
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Il materiale vegetale deve essere sottoposto, secondo i casi, a idonee terapie secondo quanto stabilito nelle direttive tecniche FAO/IBPGR.
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Dopo le terapie di cui al punto 1, ogni unita' del materiale vegetale e' sottoposta a indexaggio. Tutto il materiale vegetale, compresi i vegetali di indexaggio, viene conservato negli...
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