Il «vuoto di memoria» nella prova dichiarativa (scenari psicologici e rimedi giuridici)

AutoreGiuseppe Luigi Fanuli
Pagine283-289

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@1.Il principio del contraddittorio e la durata non ragionevole del processo

- Il fattore ´tempoª è sempre stato una croce o una delizia nei processi: una croce per chi attende giustizia e profonde forze e speranze nell'aspettativa lontana di una sollecita risoluzione della controversia; ´una delizia per chi vede allontanarsi il rendimento dei conti e maturare interessanti prospettive, quali una invocata o programmata amnistia, lo smarrimento delle prove o la prescrizione del reatoª 1.

Il trascorrere del tempo, invero, è di per sé fisiologicamente o patologicamente collegato al processo, ed è in sostanza connaturale all'amministrazione della giustizia, tenuto conto del fatto che il procedimento è una successione di eventi scanditi dal tempo.

È del pari assunto incontestabile che il tema dei tempi processuali costituisca il banco di prova di un sistema penale 2 - quale quello attuale - improntato tendenzialmente ai principi del modello accusatorio. Modello che, proprio perché presuppone il contraddittorio tra le parti e pertanto l'oralità e l'immediatezza del procedimento, origina effetti fondamentali per la struttura temporale degli atti processuali. Si pensi, per tutti, a quella sorta di aggregazione temporale degli atti del processo che va sotto il nome di principio di concentrazione 3.

Se così è, la realtà effettuale mostra aspetti desolanti.

È sensazione assai diffusa che - specie quando l'imputato dispone di mezzi e quindi di agguerriti difensori - il processo funzioni come una ´corsa ad ostacoliª se non addirittura come un percorso ´a trabocchettiª 4, in cui l'obiettivo - più o meno trasparente - non è più farsi assolvere nella disputa su fatto e diritto, ma resistere al processo finché il reato si estingua.

La diagnosi non è affatto esagerata - sostiene autorevole dottrina 5 - ma sarebbe sbagliato imputare genericamente il fenomeno ad un eccesso di garanzie difensive, indotto dal nuovo quadro costituzionale prefigurato dalla riforma dell'art. 111 della Costituzione.

Men che mai, comunque, si potrebbe considerare una garanzia sovrabbondante il contraddittorio nella formazione della prova e il suo immediato corollario che è l'irrilevanza ai fini del giudizio delle dichiarazioni raccolte unilateralmente, in segreto. Irrilevanza che ´può a buon diritto dirsi una regola d'oro in un doppio senso, etico ed epistemico (...)ª 6.

La testimonianza - si evidenzia - è sempre il frutto di complesse interazioni tra chi interroga e chi è interrogato; tanto più quando a condurre il dialogo sia un organo, come il pubblico ministero, dotato di poteri autoritativi. ´Il solo mezzo per assicurare una certa obiettività al risultato è di bilanciare le inevitabili influenze delle parti, assumendo il teste nella forma dell'esame incrociato; con la naturale conseguenza - è il versante negativo del contraddittorio - che nessuna dichiarazione raccolta fuori da quel contesto sia valutabile in sede decisoriaª 7.

Considerazioni ineccepibili ma che devono essere contestualizzate, inserite in un sistema - quello del processo penale - in cui il principio del contraddittorio finisce per essere una variabile dipendente del fattore tempo e dell'influenza che lo stesso produce nei ricordi delle persone, le cui dichiarazioni devono essere assunte in attuazione del ricordato principio ´etico ed epistemicoª del contraddittorio.

E qui, effettivamente, il tempo è - per tornare alle espressioni introduttive - una delizia per chi vede maturare interessanti prospettive... quale lo smarrimento dei ricordi.

È evidente che se il testimone, per il decorso del tempo, ha smarrito il ricordo degli accadimenti, il contraddittorio si riduce ad un mero simulacro, l'escussione del teste ad una parodia o ad una rap presentazione tragicomica. Ne consegue, per il principio di esclusione probatoria che ne rappresenta il corollario, il de profundis del processo penale, come strumento per l'accertamento dei reati e l'attuazione del diritto sostanziale.

Il problema, allora, è quello di verificare se sia possibile sottrarre il principio del contraddittorio a quella sorta di inguaribile male oscuro connesso all'inesorabile decorso del tempo e all'affievolirsi naturale della memoria che lo accompagna. Page 284

@2. La memoria e i suoi limiti

- Le costruzioni dogmatiche, magari anche formalmente ineccepibili, se non fecondate dal contatto con la realtà e con le scienze che la stessa interpretano, finiscono sempre più per ridursi ad esercitazioni intellettuali di stampo esoterico.

È assai diffusa attitudine quella di appassionarsi a ben elaborate interpretazioni, esaltarne l'asserita coerenza formale, rifiutare tutto ciò che ne possa alterare simmetrie e lineari strutture quasi geometriche.

Il mondo dei ´teorici del dirittoª - qui: coloro che non hanno mai avuto la ventura di misurarsi con la realtà fattuale della pratica giudiziaria - ha in larga parte disatteso l'insegnamento del CARNELUTTI secondo cui ´solo abituandosi, con pazienza, a riflettere su ogni concetto non giuridico, del quale continuamente fanno uso, i giuristi finiranno ad approfondire la loro scienza e insieme a recare il loro contributo alla scienza comuneª 8.

Tale deficit culturale appare particolarmente evidente - per quel che qui interessa - nell'approccio alle questioni relative alla prova testimoniale nell'ottica del sistema accusatorio.

È in tale campo che fioriscono esigenti (e talvolta ingenue) elaborazioni teoriche dei più entusiastici sostenitori dell'esclusione di qualsiasi ´contaminazioneª del giudice con atti delle indagini preliminari. In tale enfasi iconoclasta si trascura ogni valutazione dei profili extragiuridici dello strumento e, tra essi, i problemi connessi alla capacità di ricordare del teste vengono degradati a elementi di dettaglio e liquidati con il truism: ´con il passare del tempo svaniscono i ricordiª.

In ogni caso - come meglio si dirà - sembra far difetto sia in sede di elaborazioni teoriche che di applicazioni concrete una conoscenza anche solo abbozzata delle nozioni psicologiche e neuropsichiatriche afferenti la capacità del testimone di elaborare, conservare e ´recuperareª l'informazione: il che è alla base di molti vaniloqui e di stucchevoli logomachie.

Appare allora necessario premettere alla trattazione delle problematiche giuridiche il richiamo di alcuni elementari principio sul ´funzionamentoª della memoria umana ed i suoi limiti fisiologici e patologici.

La memoria 9 è composta da molti differenti sistemi interconnessi, con funzionamenti alquanto diversificati, che hanno in comune la caratteristica di mantenere le informazioni nel tempo.

Questo tempo può variare dalla frazione di secondo, al minuto, alla vita, così come la quantità di informazione conservata può variare da capienze così esigue da non essere in grado di conservare numeri telefonici troppo lunghi fino a dimensioni analoghe a quella di un qualsiasi computer. Tale elementare principio appare di per sé estremamente rilevante in quanto è evidente che l'impossibilità fisiologica di poter conservare per un apprezzabile lasso di tempo alcuni tipi di informazione deve essere tenuto in considerazione quando si pretende che il teste riferisca dette informazioni a distanza di mesi - e più spesso di anni - in dibattimento.

Particolarmente rilevante (ma praticamente ignorata dai giuristi) è la distinzione ormai classica tra i diversi tipi di memoria, ed in particolare tra memoria a breve termine (MBT) e memoria a lungo termine (MLT) 10. Tra questi due tipi di memoria vi è la stessa differenza che passa tra il ricordare un numero di telefono subito dopo averlo letto sull'elenco telefonico e il ricordare il proprio numero di telefono. La MBT è quella che ci permette di ricordare un numero di telefono fino al momento in cui lo componiamo. Il proprio numero di telefono, invece, è immagazzinato nella MLT, come il proprio nome, il lessico e tutte le nostre conoscenze e gli avvenimenti centrali della nostra vita. Questi ricordi, salvo eccezionali blocchi mentali, sono relativamente stabili. Invece il numero di telefono che si è avuto sotto gli occhi solo pochi istanti prima, l'ultima frase pronunciata da un presunto interlocutore, il nome di una persona sconosciuta che ci viene presentata, sono esempi di informazioni che vengono ritenute dalla MBT solo momentaneamente. A meno che non si faccia uno sforzo cosciente per concentrare su di esse la nostra attenzione e mettere in atto una strategia di mantenimento (la c.d. reiterazione), questo tipo di informazioni andrà rapidamente perduta.

La limitata capacità della MBT permette di tener presenti solo un numero limitato di informazioni. Quando queste superano i limiti della MBT ogni nuova informazione in entrata fa perdere una informazione già presente. La reiterazione reinserisce in MBT informazioni che vengono scacciate, ma sempre entro i limiti della capienza della MBT.

La capacità limitata dalla MBT emerge in modo evidente da prove di span di cifre, con cui si dimostra la capienza (span) della MBT. Quando la serie è di poche cifre la MBT mantiene le cifre perfettamente ed in ordine. Per serie più numerose mostra dei limiti: non è possibile mantenere troppe informazioni e per periodi di tempo considerevoli, anzi, alcuni studiosi sostengono che alcune delle più rilevanti informazioni entrate nella MLT non scompaiono mai, ma semplicemente divengono meno accessibili 11. Per quanto riguarda i ricordi autobiografici è stato evidenziato che gran parte degli stessi vengono persi, se non vengono ogni tanto rievocati 12.

2.1. L'oblio ed i possibili rimedi. - Ciò premesso, va affrontato il fenomeno dell'oblio: capire i fattori che lo governano significa non solo compredere i processi su cui la nostra memoria si basa, ma anche come sia possibile evitare di incappare nei suoi punti deboli.

Per quel che qui rileva, la comprensione delle cause dell'oblio - che rappresenta uno degli aspetti Page 285 più frustranti del prova orale - è il primo passo per...

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