DECRETO 11 novembre 1998, n. 470 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti e le modalita' dell'esercizio dei diritti di voto degli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche, societa' di gestione del risparmio o agenti di cambio

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; Visto in particolare l'articolo 24, comma 1, lettera e), del citato decreto legislativo, in base al quale il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, stabilisce i limiti e le modalita' per il conferimento della rappresentanza per l'esercizio dei diritti di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione presso imprese di investimento, banche e societa' di gestione del risparmio; Visto altresi' l'articolo 201, comma 12, del medesimo decreto legislativo che prevede l'applicazione di tale disposizione anche agli agenti di cambio iscritti nel ruolo unico nazionale; Sentite la Banca d'Italia e la Consob; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi in data 28 settembre 1998; Vista la nota del 23 ottobre 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400/1988, lo schema di regolamento e' stato comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1.

Conferimento della rappresentanza

  1. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli strumenti finanziari in gestione puo' essere conferita alla impresa di investimento, alla banca, alla societa' di gestione del risparmio o all'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale, secondo le disposizioni del presente regolamento.

    Art. 2.

    Limiti del conferimento

  2. La rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto puo' essere conferita soltanto per assemblee gia' regolarmente convocate; essa e' sempre revocabile con atto che deve pervenire al rappresentante almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea.

    Art. 3.

    Modalita' del conferimento

  3. Il potere di rappresentanza deve essere conferito utilizzando il modulo predisposto dalla impresa di investimento, dalla societa' di gestione del risparmio, dalla banca o dall'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale.

  4. Il modulo deve pervenire all'intermediario almeno il giorno precedente quello previsto per l'assemblea in prima convocazione.

    Art. 4.

    Contenuto del modulo

  5. Il modulo deve contenere ogni notizia utile per la sua compilazione e spedizione ed in particolare: a) il conferimento al rappresentante del potere di intervenire e votare in assemblea in nome e per conto del socio, compiendo le formalita' necessarie; b) la data di convocazione dell'assemblea e l'ordine del giorno; c) la precisazione che la procura e' sempre revocabile nei termini di cui al precedente articolo 2; d) informazioni in merito al voto che l'impresa di investimento, la societa' di gestione del risparmio, la banca o l'agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale intende esprimere, nel caso che il socio conferisca la rappresentanza senza dare indicazioni di voto; e) informazioni sull'esistenza, in capo all'intermediario, di eventuali situazioni di conflitto di interessi con il cliente; f) possibilita' che il rappresentante possa esprimere un voto difforme ai sensi dell'articolo 5.

  6. Il modulo deve consentire al socio di indicare il voto che intende venga espresso sui singoli argomenti all'ordine del giorno; quando all'ordine del giorno dell'assemblea vi sia la nomina degli amministratori o dei sindaci, sul modulo devono poter essere indicati i nominativi dei candidati che il socio intende siano votati.

  7. Il modulo deve essere datato e sottoscritto.

    Art. 5.

    Voto difforme

  8. Il rappresentante puo' esprimere un voto difforme da quello indicato nel modulo qualora siano sopravvenuti fatti di particolare rilievo relativi agli argomenti all'ordine del giorno non noti al momento del conferimento della rappresentanza, tali da far ragionevolmente ritenere che il socio avendoli conosciuti avrebbe votato in modo differente. In tali casi l'intermediario deve dare immediata comunicazione al socio, indicando le ragioni che hanno portato alla variazione di voto.

  9. La possibilita' di cui al comma 1 deve essere indicata nel modulo; tuttavia il socio puo' specificare nel modulo stesso che in nessuna circostanza il voto potra' essere espresso differentemente da quanto indicato.

    Art. 6.

    Disposizioni applicabili

  10. ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT