Il voto degli italiani all'estero

AutoreFilippo Caporilli
Pagine39-56

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@1. Introduzione.

La nostra Carta fondamentale, proclamando il principio di sovranità popolare, ha riconosciuto il godimento di diritti politici a tutti i cittadini senza discriminazione alcuna. Secondo l'art. 48 della nostra Costituzione, unico requisito positivo necessario per esercitare il diritto di voto è il raggiungimento della maggiore età, quindi, anche i nostri cittadini residenti all'estero hanno sempre potuto partecipare a tutte le consultazioni politiche svoltesi in Italia, fin dall'elezione dell'assemblea costituente; per poter votare dovevano però, ex lege, tornare in Italia, nel paese da cui erano emigrati, a loro spese. Le difficoltà derivanti dalla necessità di intraprendere viaggi spesso lunghi e costosi sono tra le cause principali della scarsissima partecipazione dei nostri connazionali stabilmente emigrati all'estero. In assemblea costituente non si ritenne necessario introdurre un riferimento espresso al diritto di voto dei connazionali all'estero; così si espresse Ruini, presidente della Commissione per la Costituzione: "L'assemblea, a notevole maggioranza, ha creduto che la nostra Costituzione non possa assicurare l'esercizio del diritto di voto. L'articolo approvato dice: "tutti i cittadini hanno diritto al voto". Gli italiani che si trovano all'estero hanno, in quanto sono ancora cittadini italiani, diritto di voto: e possono esercitarlo ad esempio venendo per le elezioni in patria. La mia dichiarazione servirà a esprimere qual è stata la volontà dell'assemblea: se in seguito si avranno altri modi di assicurare l'esercizio del voto agli italiani all'estero, si potrà provvedere con legge ordinaria, senza bisogno di ricorrere a revisione costituzionale" (Atti assemblea costituente, seduta del 23 maggio 1947).

In effetti, è semplicemente con legge ordinaria che si è recentemente consentito ai nostri connazionali di poter votare per l'elezione delle Camere senza dover tornare in Italia. Prima si è però proceduto a una riforma degli articoli 48, 56 e 57 della nostra Costituzione per differenziare il loro suffragio da quello degli italiani residenti nel territorio nazionale. Obiettivo del presente lavoro è cercare di chiarire, nelle sue linee essenziali, il contenuto di queste modifiche; prima di passare alla loro analisi riteniamo, però, necessario accennare alla connessa problematica della cittadinanza, e alle precedenti modifiche legislative sulla partecipazione politica dei nostri connazionali all'estero.

@2. Cittadinanza e diritto di voto: chi sono e quanti sono gli italiani all'estero

Il tema in esame assume un particolare significato in Italia per l'elevato numero di cittadini residenti all'estero. Il nostro è stato, infatti, storicamente, un paese di emigrazione. A ciò si deve aggiungere che la legislazione sulla cittadinanza adottata agli inizi del Page 40 secolo passato (l. 555/1912) ha voluto favorire il mantenimento dello status di cittadino dell'emigrante prevedendo, inoltre, che, secondo il criterio del c.d. jus sanguinis, chi è figlio di padre italiano acquisisce la cittadinanza italiana, anche se nato in territorio straniero. In seguito al riconoscimento della parità di diritti fra l'uomo e la donna proclamato dalla nostra Costituzione, si è quindi provveduto a eliminare dalla legislazione sulla cittadinanza le previsioni discriminatorie nei confronti del sesso femminile, stabilendo che anche il figlio di madre italiana acquisisce la cittadinanza (cfr. sent. Corte cost. n. 30/1983; art. 5 l. 123/1983). La l. 91/1992, che ha sostituito la precedente disciplina, ha mantenuto e rafforzato la prevalenza dello jus sanguinis su gli altri modi di acquisto dello status civitatis, eliminando le precedenti limitazioni previste alla possibilità di cumulare la cittadinanza italiana con quella di altri Stati.

Nonostante che l'Italia sia diventata ormai paese d'immigrazione i principi che regolano l'acquisto della cittadinanza non sono mutati. In effetti, per venire in contro alle mutate esigenze della nostra società, l'attuale maggioranza parlamentare sembra intenzionata a riformare la l. 91/1992 (cfr. A.C. XV leg., disegno di l. 1607) al fine di ampliare le possibilità di acquisto della cittadinanza per chi, pur non avendo genitori italiani, nasce o risiede stabilmente nel nostro territorio. Non sono però oggetto di discussione le regole di acquisto della cittadinanza per filiazione.

In ragione quindi di queste "generose" scelte normative hanno potuto mantenere la cittadinanza italiana non solo gli emigranti ma anche i loro discendenti nati all'estero, senza limite di generazione, anche se i discendenti non hanno mai risieduto in Italia e sono cittadini dei paesi dove vivono.

Conoscere la situazione anagrafica dei cittadini che non vivono nel proprio territorio è comprensibilmente difficile per ogni Stato e lo è maggiormente per il nostro, tenuto conto del numero cospicuo dei connazionali all'estero. A tal fine con la l. 470/1988 si è prevista la creazione, presso ciascun comune, di una anagrafe speciale dei cittadini residenti all'estero (AIRE), a cui corrisponde un'anagrafe presso il Ministero dell'Interno che riassume i dati forniti dagli enti locali. Il cittadino che emigra resta iscritto nell'AIRE del Comune dove ha risieduto prima di emigrare e presso la stessa anagrafe vengono registrati i suoi discendenti. Vi è comunque un cospicuo numero di cittadini, nati e residenti all'estero, per i quali non si è riusciti a stabilire uno collegamento con il territorio italiano, i quali vengono iscritti nella c.d. AIRE residuale del Comune di Roma. Gli unici cittadini all'estero che non devono essere iscritti all'AIRE sono coloro che sono solo temporaneamente fuori dal territorio nazionale e i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all'estero o loro conviventi. Nel medesimo testo legislativo si è previsto che contestualmente al censimento dei cittadini residenti in Italia si realizzasse la "rilevazione" dei connazionali all'estero. La finalità della legge non si è però completamente realizzata in quanto sono venuti a mancare gli elementi fondamentali su cui si basava il meccanismo di aggiornamento dell'AIRE: la collaborazione dei cittadini residenti all'estero, la capacità degli uffici consolari di acquisire d'ufficio le informazioni necessarie in mancanza di volontarie dichiarazioni dei nostri connazionali e un efficiente sistema di comunicazione dei dati tra le autorità consolari, i singoli Comuni e il Ministero dell'Interno.

Anche gli schedari dei singoli uffici consolari, che dovrebbero, ai sensi dell'art. 67 del d.P.R. n. 200/1967, registrare la situazione anagrafica e professionale dei cittadini residenti nella circoscrizione consolare, non venivano adeguatamente aggiornati. I dati Page 41 raccolti dalle anagrafi consolari registravano, al gennaio 2001, 3.990.295 cittadini italiani all'estero, mentre risultavano iscritti all'AIRE, alla data del 14 settembre 2001, 2.755.091 cittadini.

Per superare le difficoltà incontrate, la l. 104/2002 ha riformato la l. 470/1998 introducendo un nuovo elenco di ipotesi che legittimano la cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta e disponendo un notevole potenziamento del personale e dei mezzi a disposizione delle rappresentanze diplomatico-consolari per seguire le pratiche di rilevamento dei cittadini residenti all'estero, al fine di aggiornare e, quindi, uniformare, i dati degli schedari consolari con quelli dell'AIRE. A questo scopo sono state riviste le procedure di comunicazione dei dati fra le amministrazioni interessate. Nella medesima direzione vanno altre disposizioni della nuova disciplina legislativa e regolamentare sul voto degli italiani all'estero finalizzate a facilitare la definizione dell'"elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero" sulla base del quale calcolare il riparto dei seggi nei vari collegi elettorali (v. infra, § 5).

Grazie a queste riforme si sono ottenuti, recentemente, significativi risultati sotto il profilo dell'aggiornamento e dell'allineamento dei dati degli schedari consolari e dell'AIRE, anche se il processo di riordino non può dirsi ancora concluso. Secondo il decreto del Ministero degli Interni del 31 gennaio 2006 (G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006), i cittadini residenti all'estero sono 3.520.809.

Tenuto conto tuttavia della dimensione del fenomeno dell'emigrazione italiana e delle nostre "generose" regole sull'acquisto della cittadinanza è ragionevole pensare che il numero effettivo dei cittadini residenti all'estero sia sensibilmente superiore a quello degli iscritti nei registri anagrafici. Questo scarto è, d'altro canto, inevitabile, in quanto l'AIRE, nonostante gli apprezzabili recenti progressi ottenuti, non potrà mai avere la stessa attendibilità della anagrafe della popolazione residente, essendo pressoché imprescindibile per il suo aggiornamento l'attiva collaborazione dei cittadini residenti all'estero. È probabile che un numero significativo di nostri connazionali non voglia o non possa seguire le pratiche amministrative necessarie per poter essere mantenuti iscritti nei registri anagrafici e consolari. Di recente ad esempio, sono stati cancellati per irreperibilità presunta molti nominativi di cittadini contenuti nell'AIRE semplicemente perché questi non hanno risposto tempestivamente a un questionario inviato per posta dagli uffici consolari al fine di verificare la loro posizione in vista delle elezioni nazionali (cfr. Circ. Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari interni e territoriali, nn. 45 e 49/2005; A.C. Giunta delle elezioni, XV legislatura, seduta del 19/7/2006, Resoc. Stenografico, Audizioni - 3, pp. 3-7 e 12-15).

@3. Precedenti riforme sulla partecipazione politica degli italiani all'estero

A partire dalla seconda metà degli anni settanta sono state realizzate importanti riforme volte a favorire la partecipazione politica dei connazionali all'estero. Tra queste merita segnalare la l. 18/1979, per l'elezione dei...

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