TESTO LEGGE COSTITUZIONALE - Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero."
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma
inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche agli
articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in
rappresentanza degli italiani all'estero."
Avvertenza:
Il testo della legge costituzionale e' stato approvato a
maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione
nella seduta del 18 ottobre 2000 e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei
suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000.
Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o
cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art.
3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.
Art. 1.
Modifiche all'articolo 56 della Costituzione
-
Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici
dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
-
Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le
parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono
sostituite dalle seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla
circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,
quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per
seicentodiciotto".
†
Art. 2.
Modifiche all'articolo 57 della Costituzione
-
Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Il Senato della Repubblica e' eletto a base
regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".
-
Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e'
sostituito dal seguente:
"Il numero dei senatori elettivi e' di
trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".
-
Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione,
dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le regioni," sono inserite le
seguenti...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA