TESTO LEGGE COSTITUZIONALE - Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero."

Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

TESTO LEGGE COSTITUZIONALE Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma

inferiore ai due terzi dai membri di ciascuna Camera, recante: "Modifiche agli

articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in

rappresentanza degli italiani all'estero."

Avvertenza:

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato a

maggioranza assoluta dei suoi componenti dalla Camera dei deputati in seconda votazione

nella seduta del 18 ottobre 2000 e dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei

suoi componenti in seconda votazione, nella seduta del 5 ottobre 2000.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

del testo seguente un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o

cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art.

3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

Modifiche all'articolo 56 della Costituzione

  1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione e'

    sostituito dal seguente:

    "Il numero dei deputati e' di seicentotrenta, dodici

    dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

  2. Al quarto comma dell'articolo 56 della Costituzione, le

    parole da: "si effettua dividendo" fino a: "seicentotrenta" sono

    sostituite dalle seguenti: "fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla

    circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica,

    quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per

    seicentodiciotto".

    Art. 2.

    Modifiche all'articolo 57 della Costituzione

  3. Il primo comma dell'articolo 57 della Costituzione e'

    sostituito dal seguente:

    "Il Senato della Repubblica e' eletto a base

    regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero".

  4. Il secondo comma dell'articolo 57 della Costituzione e'

    sostituito dal seguente:

    "Il numero dei senatori elettivi e' di

    trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero".

  5. Al quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione,

    dopo le parole: "La ripartizione dei seggi tra le regioni," sono inserite le

    seguenti...

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