Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante:

SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE COSTITUZIONALE Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta,

ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: Modifiche

alla Parte II della Costituzione.

CAPO I MODIFICHE AL TITOLO IDELLA PARTE II DELLACOSTITUZIONE

Avvertenza

Il testo della legge costituzionale e' stato approvato dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 20 ottobre 2005, e dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 16 novembre 2005.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.

Il presente comunicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

Art. 1.

(Senato federale della Repubblica)

  1. All'articolo 55 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente

    "Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica".

    Art. 2.

    (Camera dei deputati)

  2. L'articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 56. - La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.

    La Camera dei deputati e' composta da cinquecentodiciotto deputati elettivi, diciotto dei quali eletti nella circoscrizione Estero, e dai deputati a vita di cui all'articolo 59.

    Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di eta'.

    La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per cinquecento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".

    Art. 3.

    (Struttura del Senato federale della Repubblica)

  3. L'articolo 57 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 57. - Il Senato federale della Repubblica e' eletto a suffragio universale e diretto su base regionale.

    Il Senato federale della Repubblica e' composto da duecentocinquantadue senatori eletti in ciascuna Regione contestualmente all'elezione del rispettivo Consiglio regionale o Assemblea regionale e, per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, dei Consigli delle Province autonome.

    L'elezione deI Senato federale della Repubblica e' disciplinata con legge dello Stato, che garantisce la rappresentanza territoriale da parte dei senatori.

    Nessuna Regione puo' avere un numero di senatori inferiore a sei; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste uno.

    La ripartizione dei seggi tra le Regioni, previa applicazione delle disposizioni del quarto comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.

    Partecipano all'attivita' del Senato federale della Repubblica, senza diritto di voto, secondo le modalita' previste dal suo regolamento, rappresentanti delle Regioni e delle autonomie locali.

    All'inizio di ogni legislatura regionale, ciascun Consiglio o Assemblea regionale elegge un rappresentante tra i propri componenti e ciascun Consiglio delle autonomie locali elegge un rappresentante tra i sindaci e i presidenti di Provincia o di citta' metropolitana della Regione. Per la Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol i Consigli delle Province autonome e i rispettivi Consigli delle autonomie locali eleggono ciascuno un proprio rappresentante".

    Art. 4.

    (Requisiti per l'eleggibilita' a senatore)

  4. L'articolo 58 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 58. - Sono eleggibili a senatori di una Regione gli elettori che hanno compiuto i venticinque anni di eta' e hanno ricoperto o ricoprono cariche pubbliche elettive in enti territoriali locali o regionali, all'interno della Regione, o sono stati eletti senatori o deputati nella Regione o risiedono nella Regione alla data di indizione delle elezioni".

    Art. 5.

    (Deputati di diritto e a vita)

  5. All'articolo 59, primo comma, della Costituzione, la parola

    "senatore" e' sostituita dalla seguente: "deputato".

  6. All'articolo 59 della Costituzione, il secondo comma e' sostituito dal seguente

    "Il Presidente della Repubblica puo' nominare deputati a vita cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Il numero totale dei deputati di nomina presidenziale non puo' in alcun caso essere superiore a tre".

    Art. 6.

    (Durata in carica dei senatori e della Camera dei deputati)

  7. L'articolo 60 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 60. - La Camera dei deputati e' eletta per cinque anni.

    I senatori eletti in ciascuna Regione o Provincia autonoma rimangono in carica fino alla data della proclamazione dei nuovi senatori della medesima Regione o Provincia autonoma.

    La durata della Camera dei deputati, di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome non puo' essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra. Con la proroga di ciascun Consiglio o Assemblea regionale e dei Consigli delle Province autonome sono prorogati anche i senatori in carica".

    Art. 7.

    (Elezione della Camera dei deputati)

  8. L'articolo 61 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 61. - L'elezione della Camera dei deputati ha luogo entro settanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla elezione.

    Finche' non e' riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente".

    Art. 8.

    (Presidenza della Camera dei deputati e del Senato federale

    della Repubblica)

  9. All'articolo 63 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente

    "Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Il Presidente e' eletto con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea. Dopo il terzo scrutinio e' sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti. Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' di rinnovo anche periodico dell'Ufficio di Presidenza".

    Art. 9.

    (Modalita' di funzionamento delle Camere)

  10. L'articolo 64 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 64. - La Camera dei deputati adotta il proprio regolamento con la maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti. Il Senato federale della Repubblica adotta il proprio regolamento con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

    Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento in seduta comune possono deliberare di riunirsi in seduta segreta.

    Le deliberazioni della Camera dei deputati, del Senato federale della Repubblica e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. Le deliberazioni del Senato federale della Repubblica non sono altresi' valide se non sono presenti senatori espressi da almeno un terzo delle Regioni.

    Il regolamento della Camera dei deputati garantisce le prerogative del Governo e della maggioranza ed i diritti delle opposizioni.

    Riserva a deputati appartenenti a gruppi di opposizione la Presidenza delle commissioni, diverse da quelle di cui agli articoli 70, terzo comma, e 72, primo comma, delle Giunte e degli organismi interni diversi dal comitato di cui all'articolo 70, sesto comma, cui sono attribuiti compiti ispettivi, di controllo o di garanzia.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica garantisce i diritti delle minoranze.

    Il regolamento del Senato federale della Repubblica disciplina le modalita' ed i termini per l'espressione del parere che ogni Consiglio o Assemblea regionale o Consiglio delle Province autonome puo' esprimere, sentito il Consiglio delle autonomie locali, sui disegni di legge di cui all'articolo 70, secondo comma.

    I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto e, se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. I regolamenti parlamentari stabiliscono i casi nei quali il Governo deve essere comunque rappresentato dal Primo ministro o dal Ministro competente".

    Art. 10.

    (Ineleggibilita' ed incompatibilita) 1. All' articolo 65 della Costituzione, il primo comma e' sostituito dal seguente

    "La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' con l'ufficio di deputato o di senatore".

    Art. 11.

    (Giudizio sui titoli di ammissione -dei deputati e dei senatori)

  11. L'articolo 66 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 66. - Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita', entro termini stabiliti dal proprio regolamento.

    L'insussistenza dei titoli o la sussistenza delle cause sopraggiunte di ineleggibilita' e di incompatibilita' dei parlamentari proclamati sono accertate con deliberazione adottata dalla Camera di appartenenza a maggioranza dei propri componenti".

    Art. 12.

    (Divieto di mandato imperativo) 1. L'articolo 67 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 67. - Ogni deputato e ogni senatore rappresenta la Nazione e la Repubblica ed esercita le proprie funzioni senza vincolo di mandato".

    Art. 13.

    (Indennita' parlamentare) 1. L'articolo 69 della Costituzione e' sostituito dal seguente

    "Art. 69: - I membri delle Camere ricevono un'identica indennita' stabilita dalla legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma.

    La legge disciplina i casi di non cumulabilita' delle indennita' o emolumenti derivanti dalla titolarita' contestuale di altre cariche...

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