Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

Comune di Jesi

Rete Civica Aesinet

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI 4 ottobre 2000, n.377 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre

1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le

spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed

organizzazioni senza fini di lucro.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA

PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

  1. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

    che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e

    periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di

    lucro;

    Visto il comma 2 dello stesso articolo che prevede che con

    uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro

    del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei

    soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei

    prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le

    modalita' per usufruirne;

    Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto

    1988, n. 400;

    Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla

    sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;

    A d o t t a

    il seguente regolamento:

    Art. 1.

    Destinatari del contributo

    1. Possono accedere al contributo diretto introdotto, con

    decorrenza dal 1o ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,

  2. 448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,

    le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1,

    comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro

    nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le

    imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

    Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui

    all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di

    volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative

    riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni

    ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e religiosi, gli enti

    ecclesiatici.

    Art. 2.

    Caratteristiche del prodotti esclusi dalla

    fruizione del contributo

    1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che

    contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero

    stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo

    oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli

    abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicita'; di

    promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i

    giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui ai

    comma 1, lettera c) dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a

    carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti

    supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo

    comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini

    dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del

    Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonche' i giornali pornografici. Per giornali di

    pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi

    contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad

    incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi

    anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per

    giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per

    abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate

    all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro. Ai fini

    dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti

    gli organismi, comprese le societa', riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti

    territoriali o che svolgano una pubblica funzione.

    Art. 3.

    Modalita' per usufruire del contributo

    1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione

    dei contributi, la gestione delle somme stanziate per l'erogazione dei contributi di cui

    alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

    l'erogazione dei contributi stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui

    fatturato non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati in

    concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ad una struttura bancaria o

    finanziaria.

    2. Le imprese editrici che intendono usufruire del

    contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,

    devono presentare alla societa' titolare della concessione, che sara' resa nota mediante

    comunicato pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale, semestralmente, nel termine perentorio

    del 31 luglio per il primo semestre e del 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo

    semestre di ciascun anno di riferimento del contributo, una domanda in regola con la

    normativa sul bollo spedita mediante raccomandata postale. Alla domanda deve essere

    allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi

    dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante:

  3. la data dell'atto costitutivo dell'impresa o

    dell'associazione, nonche' la data di approvazione dello statuto vigente;

  4. l'elenco delle testate per le quali si richiede il

    contributo;

  5. il numero degli abbonamenti stipulati a titolo oneroso

    dai destinatari e il numero totale degli abbonamenti;

  6. la sussistenza della regolarita' contributiva

    dell'editrice richiedente (solo per le imprese editrici di quotidiani e periodici);

  7. l'area occupata dalle inserzioni pubblicitarie, anche di

    tipo redazionale in relazione a quella dell'intero stampato per il complesso dei numeri

    pubblicati nel periodo di riferimento del contributo richiesto;

  8. gli estremi dell'iscrizione al registro previsto

    dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero gli

    estremi di iscrizione nel registro nazionale della stampa tenuto dall'Autorita' per le

    garanzie nelle comunicazioni, nonche' la regolarita' di tutti gli adempimenti previsti

    dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche (per i quotidiani e periodici);

  9. gli estremi dell'iscrizione al registro della stampa

    presso il tribunale competente (per i quotidiani e periodici);

  10. il fatturato relativo all'anno precedente;

  11. i costi sostenuti per le spedizioni postali dei prodotti

    editoriali per il semestre di riferimento;

  12. l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA

    nonche' delle modalita' di pagamento.

    Alla domanda deve essere allegato un numero per ciascun

    prodotto editoriale per i quali si chiede il contributo per la spedizione postale.

    3. La struttura prescelta dovra' inviare alla Presidenza

    del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - l'elenco

    completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a campione. A tal fine le

    imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto

    Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in cui avviene la relativa

    liquidazione, la collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i

    contributi di cui al presente regolamento e tutta la documentazione comprovante le

    attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al

    precedente comma 2 del presente articolo e le societa' che hanno provveduto alla

    spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e

    la documentazione relativa alla spedizione stessa.

    Art. 4.

    Entita' del contributo

    1. Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le

    finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre

    1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma sono attribuite a

    ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre

    precedente da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli

    abbonati. Nei casi in cui le predette somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le

    domande ammesse a favore di ciascun richiedente viene corrisposta una somma pari

    all'ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione tra lo

    stanziamento disponibile e l'ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi

    titolo ad ottenere il contributo.

    2. Al fine di garantire il trattamento privilegiato per

    l'editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui fatturato, nell'anno precedente,

    non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese vengono

    convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante

    a tutti i richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell'articolo

    41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella

    misura massima del 50 per cento di quello spettante nell'anno precedente. Alla domanda

    tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva

    dell'atto di notorieta' attestante che l'impresa ha proseguito la spedizione della testata

    di cui...

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