Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
Comune di Jesi
Rete Civica Aesinet
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 4 ottobre 2000, n.377 Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, concernente la concessione di un contributo diretto volto ad agevolare le
spedizioni di libri, giornali e periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed
organizzazioni senza fini di lucro.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
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Visto l'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
-
448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
che introduce un contributo diretto volto ad agevolare le spedizioni di libri, giornali e
periodici e pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di
lucro;
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Visto il comma 2 dello stesso articolo che prevede che con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei
soggetti beneficiari del contributo diretto di cui trattasi, le caratteristiche dei
prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le
modalita' per usufruirne;
†
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto
1988, n. 400;
†
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
†
A d o t t a
il seguente regolamento:
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Art. 1.
Destinatari del contributo
1. Possono accedere al contributo diretto introdotto, con
decorrenza dal 1o ottobre 2000, dall'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998,
-
448, come modificato dall'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
le imprese editrici di giornali e periodici iscritti al registro previsto dall'articolo 1,
comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero al registro
nazionale della stampa, tenuti dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, le
imprese editrici di libri, nonche' le associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.
Si intendono per associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro quelle di cui
all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le organizzazioni di
volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative
riconosciute ai sensi dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le fondazioni
ed associazioni senza fini di lucro aventi scopi sociali e religiosi, gli enti
ecclesiatici.
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Art. 2.
Caratteristiche del prodotti esclusi dalla
fruizione del contributo
1. Sono esclusi dal contributo i quotidiani e periodici che
contengano inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 45 per cento dell'intero
stampato e quelli per i quali i relativi abbonamenti siano stati stipulati a titolo
oneroso dai destinatari per una percentuale inferiore al 60 per cento del totale degli
abbonamenti postali. Dal contributo sono inoltre esclusi i giornali di pubblicita'; di
promozione delle vendite di beni o servizi; di vendita per corrispondenza; i cataloghi; i
giornali non posti in vendita, ad eccezione delle pubblicazioni informative di cui ai
comma 1, lettera c) dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, quelli a
carattere puramente postulatorio; quelli editi da enti pubblici; quelli contenenti
supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'articolo 74, primo
comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972 ai fini
dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso articolo 74 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 633/1972, nonche' i giornali pornografici. Per giornali di
pubblicita' si intendono quelli diretti a pubblicizzare prodotti e/o servizi
contraddistinti con il nome o altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad
incentivarne l'acquisto. Per cataloghi si intendono le elencazioni di prodotti e/o servizi
anche se contenenti indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi. Si intendono per
giornali posti in vendita quelli distribuiti con un prezzo effettivo per copia e/o per
abbonamento. Sono considerate pubblicazioni a carattere postulatorio quelle finalizzate
all'acquisizione di contributi, offerte, ovvero elargizioni di somme di denaro. Ai fini
dell'applicazione della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considerano enti pubblici tutti
gli organismi, comprese le societa', riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti
territoriali o che svolgano una pubblica funzione.
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Art. 3.
Modalita' per usufruire del contributo
1. Gli adempimenti istruttori propedeutici alla concessione
dei contributi, la gestione delle somme stanziate per l'erogazione dei contributi di cui
alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
l'erogazione dei contributi stessi compresi gli anticipi a favore delle imprese il cui
fatturato non superi i cinque miliardi di lire annui, possono essere affidati in
concessione mediante procedura ad evidenza pubblica ad una struttura bancaria o
finanziaria.
2. Le imprese editrici che intendono usufruire del
contributo previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
devono presentare alla societa' titolare della concessione, che sara' resa nota mediante
comunicato pubblicato nella Gazzetta Uffi-ciale, semestralmente, nel termine perentorio
del 31 luglio per il primo semestre e del 31 gennaio dell'anno successivo per il secondo
semestre di ciascun anno di riferimento del contributo, una domanda in regola con la
normativa sul bollo spedita mediante raccomandata postale. Alla domanda deve essere
allegata una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni attestante:
-
la data dell'atto costitutivo dell'impresa o
dell'associazione, nonche' la data di approvazione dello statuto vigente;
-
l'elenco delle testate per le quali si richiede il
contributo;
-
il numero degli abbonamenti stipulati a titolo oneroso
dai destinatari e il numero totale degli abbonamenti;
-
la sussistenza della regolarita' contributiva
dell'editrice richiedente (solo per le imprese editrici di quotidiani e periodici);
-
l'area occupata dalle inserzioni pubblicitarie, anche di
tipo redazionale in relazione a quella dell'intero stampato per il complesso dei numeri
pubblicati nel periodo di riferimento del contributo richiesto;
-
gli estremi dell'iscrizione al registro previsto
dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5) della legge 31 luglio 1997, n. 249, ovvero gli
estremi di iscrizione nel registro nazionale della stampa tenuto dall'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, nonche' la regolarita' di tutti gli adempimenti previsti
dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche (per i quotidiani e periodici);
-
gli estremi dell'iscrizione al registro della stampa
presso il tribunale competente (per i quotidiani e periodici);
-
il fatturato relativo all'anno precedente;
-
i costi sostenuti per le spedizioni postali dei prodotti
editoriali per il semestre di riferimento;
-
l'indicazione del numero di codice fiscale o partita IVA
nonche' delle modalita' di pagamento.
Alla domanda deve essere allegato un numero per ciascun
prodotto editoriale per i quali si chiede il contributo per la spedizione postale.
3. La struttura prescelta dovra' inviare alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - l'elenco
completo dei rimborsi effettuati per i susseguenti accertamenti a campione. A tal fine le
imprese beneficiarie dei rimborsi dovranno tenere a disposizione del predetto
Dipartimento, fino al secondo anno successivo a quello in cui avviene la relativa
liquidazione, la collezione completa delle testate per le quali sono stati ottenuti i
contributi di cui al presente regolamento e tutta la documentazione comprovante le
attestazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui al
precedente comma 2 del presente articolo e le societa' che hanno provveduto alla
spedizione dovranno fornire, a richiesta, allo stesso Dipartimento tutte le informazioni e
la documentazione relativa alla spedizione stessa.
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Art. 4.
Entita' del contributo
1. Le somme disponibili in bilancio rispettivamente per le
finalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 41 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e per quelle di cui alla lettera c) dello stesso comma sono attribuite a
ciascuno degli aventi diritto in misura non superiore ai costi sostenuti nel semestre
precedente da parte delle aziende editoriali per il recapito delle pubblicazioni degli
abbonati. Nei casi in cui le predette somme non fossero sufficienti a soddisfare tutte le
domande ammesse a favore di ciascun richiedente viene corrisposta una somma pari
all'ammontare dei propri costi moltiplicato per il risultato della divisione tra lo
stanziamento disponibile e l'ammontare totale dei costi di tutti i richiedenti aventi
titolo ad ottenere il contributo.
2. Al fine di garantire il trattamento privilegiato per
l'editoria minore, da identificarsi nelle imprese il cui fatturato, nell'anno precedente,
non abbia superato i 5 miliardi di lire, i costi sostenuti da tali imprese vengono
convenzionalmente aumentati del 10 per cento, ai fini del calcolo del contributo spettante
a tutti i richiedenti. Le predette imprese, nel secondo anno di attuazione dell'articolo
41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, possono chiedere un anticipo del contributo nella
misura massima del 50 per cento di quello spettante nell'anno precedente. Alla domanda
tendente ad ottenere tale anticipazione deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorieta' attestante che l'impresa ha proseguito la spedizione della testata
di cui...
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