A volte ritornano: il ?diritto di ripensamento' nel lavoro a tempo parziale

AutoreVito Leccese
Pagine93-105
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A volte ritornano:
il ‘diritto di ripensamento’ nel lavoro a tempo parziale
Vito Leccese
Norme commentate: art. 1, comma 20, l. 28
giugno 2012, n. 92.
SOMMARIO: 1. Le modifiche introdotte dalla l. n. 92/2012 in materia di part-time. Rafforzamento
delle tutele versus esigenze organizzative aziendali? - 2. Le nuove competenza della contrat-
tazione collettiva e i livelli negoziali selezionati dal legislatore; le interferenze con l’art. 8,
d.l. n. 138/2011. - 2.1. Le vigenti discipline negoziali in materia di eliminazione o modifica
delle clausole elastiche e flessibili: l’impatto reale della nuova previsione. - 3. Il diritto di ri-
pensamento disciplinato direttamente dalla legge. - 3.1. I limiti all’intervento della contratta-
zione collettiva nelle ipotesi di ripensamento disciplinate dalla legge (tra vecchie e nuove di-
scipline negoziali).
1. Con le modifiche additive apportate dalla ‘riforma Fornero’ a due
commi dell’art. 3, d.lgs. n. 61/20001, fa il suo ritorno sulla scena il diritto di
ripensamento nel part-time, contemplato nel testo originario del d.lgs. n.
61/2000 (come modificato dal decreto correttivo n. 100/2001) e poi soppres-
so, per il settore privato, dal d.lgs. n. 276/20032.
Al grido d’allarme di quanti paventano effetti fortemente negativi di
questa scelta legislativa sulle esigenze organizzative aziendali e, conseguen-
temente, sullo stesso ricorso al part-time3, fa da contrappunto la cordiale ac-
coglienza di chi sottolinea la stretta connessione tra il riconoscimento di quel
diritto e la salvaguardia della «programmabilità e […] prevedibilità del tem-
1 V. d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 (Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all’accordo-
quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES), come modifi-
cato, prima della l. n. 92, dal d.lgs. n. 100/2001 (decreto correttivo), dal d.lgs. 276/2003 (riforma
Biagi) e dalle ll. n. 247/2007 (pacchetto welfare) e n. 183/2011 (legge di stabilità 2012). Tra le
trattazioni più recenti in materia di part-time, v. DELFINO, 2008; BROLLO, 2009; MINERVINI, 2009;
BOSCATI, FERRARIO, 2010; CALAFÀ, 2012.
2 La soppressione del diritto – come tutte le innovazioni introdotte dal d.lgs. n. 276 in materia
di part-time – non ha operato per il lavoro alle dipendenze della P.A. (sui profili generali della
questione, da ultimo, PINTO, 2012, par. 25; CALAFÀ, 2012, 1202 ss.).
3 V. RAUSEI, SCOLASTICI, 2012 (i quali, a p. 85, parlano di «una nuova disposizione ingessante
per l’impresa» e, a p. 86, ipotizzano che il legislatore si sia mosso nella prospettiva «di limitare il ricorso
ad un istituto che rimetteva alla volontà e alla libertà delle parti la possibilità di coniugare le esigenze
dell’impresa con quelle, personali e familiari, del singolo lavoratore»; ma v. anche il giudizio sintetica-
mente espresso dagli AA. a p. 87) e RAUSEI, 2012 (che, già nel titolo del commento, lascia intendere
quale sia il proprio approccio al tema, ben sintetizzato, a p. 91, dall’osservazione secondo cui la riforma
– all’epoca non ancora approvata dal Parlamento – avrebbe spinto, con riferimento al part-time e al la-
voro intermittente, «verso una scelta estrema volta a togliere qualsiasi possibilità di effettivo legit-
timo utilizzo da parte delle imprese, con speciale riguardo alle piccole e medie imprese»).

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