CIRCOLARE 27 luglio 1998, n. DAS/III/5035/VOL - Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalita' per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266
L'Osservatorio nazionale del volontariato, nella seduta del 1
giugno 1998, al fine di approvare progetti sperimentali elaborati,
anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui
all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di
fare fronte ad emergenze sociali, nonche' di favorire l'applicazione
di metodologie di intervento particolarmente avanzate, ha approvato
la presente circolare.
I progetti saranno esaminati e selezionati secondo i criteri
contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli
che verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato lo stanziamento
di L. 2.000.000.000 di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,
convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434. La quota per cui si
richiede il finanziamento da parte del Dipartimento degli affari
sociali non potra' superare il 10% dell'ammontare complessivo del
fondo citato. Le organizzazioni di volontariato che presentano un
progetto ai sensi della presente circolare devono concorrere nella
misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione
del progetto, indicando le fonti da cui derivano le risorse. I costi
per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale
retribuito, nonche' il rimborso di spese documentate per il personale
volontario non devono superare il 20% dell'ammontare complessivo del
costo del progetto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3,
comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Nel caso in cui il
progetto sia cofinanziato da altri soggetti pubblici andra'
specificato l'ammontare della quota finanziata nonche' la provenienza
del finanziamento.
Il Dipartimento degli affari sociali potra' disporre che il
finanziamento avvenga in maniera globale o parziale. L'Osservatorio
nazionale per il volontariato privilegia le domande di finanziamento
presentate per la prima volta.
A) Soggetti destinatari del finanziamento.
Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti
indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato ovvero
piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente a condizione che
l'organizzazione proponente e/o le eventuali consociate alla data di
scadenza della domanda siano legalmente costituite alla data del 1
gennaio 1997 e regolarmente iscritte nei registri regionali del
volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
delle leggi e delibere regionali e provinciali emanate in attuazione
di questo.
In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266
del 1991, non saranno presi in considerazione:
a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di
cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella
disciplina della legge n. 49 del 1987 e per i quali sono previsti
requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.
266 del 1991;
b) progetti attinenti la materia della protezione civile;
c) progetti connessi con il servizio civile sostitutivo di cui alla
legge 15 dicembre 1972, n. 772.
B) Priorita' nella selezione dei progetti.
L'Osservatorio nazionale di volontariato dara' priorita' ai
progetti che:
1) siano particolarmente innovativi e prevedano la costituzione e
la messa in opera di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza
sociale;
2) promuovano la collaborazione fra soggetti pubblici, imprese,
sindacati;
3) favoriscano le sinergie e la collaborazione di reti e
collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;
4) siano trasferibili in altri contesti territoriali.
C) Termini e modalita' di presentazione delle richieste di
contributo.
Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui
alla lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni (fara'
fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della
presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
la domanda redatta in carta semplice in conformita' allo schema
allegato che costituisce parte integrante della presente circolare.
La domanda dovra' essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali -
Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187
Roma. Alla domanda dovranno essere allegati:
a) copia autocertificata del legale rappresentante
dell'organizzazione all'atto di iscrizione al registro generale del
volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione;
b) copia...
Per continuare a leggere
RICHIEDI UNA PROVA