CIRCOLARE 27 luglio 1998, n. DAS/III/5035/VOL - Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Modalita' per la presentazione di progetti di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266

L'Osservatorio nazionale del volontariato, nella seduta del 1

giugno 1998, al fine di approvare progetti sperimentali elaborati,

anche in collaborazione con gli enti locali, da organizzazioni di

volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui

all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di

fare fronte ad emergenze sociali, nonche' di favorire l'applicazione

di metodologie di intervento particolarmente avanzate, ha approvato

la presente circolare.

I progetti saranno esaminati e selezionati secondo i criteri

contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli

che verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato lo stanziamento

di L. 2.000.000.000 di cui al decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364,

convertito nella legge 17 dicembre 1997, n. 434. La quota per cui si

richiede il finanziamento da parte del Dipartimento degli affari

sociali non potra' superare il 10% dell'ammontare complessivo del

fondo citato. Le organizzazioni di volontariato che presentano un

progetto ai sensi della presente circolare devono concorrere nella

misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione

del progetto, indicando le fonti da cui derivano le risorse. I costi

per il pagamento degli stipendi e dei salari del personale

retribuito, nonche' il rimborso di spese documentate per il personale

volontario non devono superare il 20% dell'ammontare complessivo del

costo del progetto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 3,

comma 4, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Nel caso in cui il

progetto sia cofinanziato da altri soggetti pubblici andra'

specificato l'ammontare della quota finanziata nonche' la provenienza

del finanziamento.

Il Dipartimento degli affari sociali potra' disporre che il

finanziamento avvenga in maniera globale o parziale. L'Osservatorio

nazionale per il volontariato privilegia le domande di finanziamento

presentate per la prima volta.

A) Soggetti destinatari del finanziamento.

Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti

indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato ovvero

piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente a condizione che

l'organizzazione proponente e/o le eventuali consociate alla data di

scadenza della domanda siano legalmente costituite alla data del 1

gennaio 1997 e regolarmente iscritte nei registri regionali del

volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e

delle leggi e delibere regionali e provinciali emanate in attuazione

di questo.

In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n. 266

del 1991, non saranno presi in considerazione:

a) progetti presentati da organizzazioni di volontariato di

cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella

disciplina della legge n. 49 del 1987 e per i quali sono previsti

requisiti diversi da quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge n.

266 del 1991;

b) progetti attinenti la materia della protezione civile;

c) progetti connessi con il servizio civile sostitutivo di cui alla

legge 15 dicembre 1972, n. 772.

B) Priorita' nella selezione dei progetti.

L'Osservatorio nazionale di volontariato dara' priorita' ai

progetti che:

1) siano particolarmente innovativi e prevedano la costituzione e

la messa in opera di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza

sociale;

2) promuovano la collaborazione fra soggetti pubblici, imprese,

sindacati;

3) favoriscano le sinergie e la collaborazione di reti e

collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore;

4) siano trasferibili in altri contesti territoriali.

C) Termini e modalita' di presentazione delle richieste di

contributo.

Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui

alla lettera A) dovranno far pervenire entro sessanta giorni (fara'

fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della

presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana

la domanda redatta in carta semplice in conformita' allo schema

allegato che costituisce parte integrante della presente circolare.

La domanda dovra' essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali -

Osservatorio nazionale per il volontariato - Via Veneto, 56 - 00187

Roma. Alla domanda dovranno essere allegati:

a) copia autocertificata del legale rappresentante

dell'organizzazione all'atto di iscrizione al registro generale del

volontariato nella regione ove ha sede l'organizzazione;

b) copia...

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