DIRETTIVA 15 luglio 2011 - Legge 11 agosto 1991, n. 266. Linee di indirizzo per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all''art. 12, comma 1, lettera d), finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell''articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. (Annualita'' 2011). (11A10869)

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Premessa

L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede, tra i compiti dell'Osservatorio Nazionale per il Volontariato, l'approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali ed a favorire l'applicazione di metodologie di intervento, particolarmente avanzate.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento, unitamente al relativo allegato, definisce:

  1. La tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie;

  2. I requisiti soggettivi;

  3. Le modalita' di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico;

  4. I costi ammissibili al contributo e partecipazione finanziaria dell'organizzazione proponente e/o di altri soggetti;

  5. I motivi di inammissibilita';

  6. La procedura, i criteri e gli esiti della valutazione dei progetti;

  7. Le comunicazioni e gli adempimenti gestionali dei progetti ammessi a contributo - modalita' di erogazione dello stesso;

  8. La fideiussione;

  9. Il controllo ed il monitoraggio dei progetti finanziati.

    Le disponibilita' finanziarie complessive utilizzabili ai fini dell'erogazione dei contributi, relativi alla realizzazione di progetti sperimentali di volontariato, riguardanti i temi dell'Anno Europeo delle attivita' di volontariato che promuovono la cittadinanza attiva, stabiliti dalla presente Direttiva, ammontano per l'anno 2011 a circa Euro 2.300.000,00, salvo eventuali variazioni dovute alla definizione del riparto del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e alla conseguente assegnazione delle risorse sul pertinente capitolo di bilancio il cui decreto e' in corso di perfezionamento e salvo eventuali interventi correttivi volti alla diminuzione degli importi di cui sopra per effetto di normativa primaria motivata da esigenze di stabilita' finanziaria o emergenze nazionali e internazionali; l'ammontare esatto sara' comunque reso noto sul sito istituzionale del Ministero, dovendosi ritenere tale forma di comunicazione come utilmente effettuata nei confronti dei soggetti interessati alla procedura. SEZIONE A) Tipologia degli interventi progettuali: ambiti, obiettivi e metodologie.

    1. 1. Ambiti

      In considerazione della proclamazione - con Decisione del Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea n. n.15658/09/Ce del 24 novembre 2009 - del 2011 quale Anno europeo delle attivita' di Volontariato che promuovono la cittadinanza attiva, i progetti per l'annualita' 2011 dovranno riguardare gli ambiti d'azione, previsti dalla suindicata Decisione europea, individuati tra i seguenti, indicando eventualmente l'ambito prevalente:

      Identificazione e prevenzione del disagio sociale;

      Tutela e promozione dell'infanzia,dei giovani e dell'adolescenza volta anche a sostenere la maternita';

      Individuazione, conoscenza e accompagnamento di soggetti a rischio di esclusione sociale come ad esempio le persone senza dimora, i migranti e le persone con disabilita', tratta degli esseri umani, in particolare delle donne e altre tipologie rientranti nell'esclusione sociale;

      Individuazione e accompagnamento al fine di rafforzare e diffondere la visibilita' e la conoscenza delle azioni e delle attivita' rivolte al contrasto delle poverta', con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche: poverta' alimentare, poverta' derivante dalla mancanza di reddito e quindi da lavoro, ecc;

      Promozione di modelli riguardanti la partecipazione ed integrazione sociale in particolare delle persone con disabilita', delle persone senza dimora, degli anziani e dei migranti; Individuazione e promozione di azioni e modalita' rivolte alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; Promozione e sviluppo della consapevolezza dell'identita' nazionale ed europea, delle iniziative, dei dibattiti e delle riflessioni in materia di cittadinanza attiva europea e democrazia dei valori condivisi, storia e cultura comuni, grazie alla cooperazione all'interno delle organizzazioni di volontariato, di Terzo settore e delle altre organizzazioni della societa' civile;

      Promozione di forme di volontariato che prevedano il coinvolgimento dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative e formative, di partecipazione sociale e di integrazione giovanile, di promozione della cittadinanza attiva e partecipata tra gli stessi giovani.

    2. 2. Obiettivi

      Le singole attivita' progettuali, negli ambiti d'azione prescelti tra quelli di cui al punto 1.1., devono essere impostate puntando al raggiungimento di uno o piu' tra i seguenti obiettivi:

      Creazione e consolidamento dei legami sociali al'interno di aree urbane o extraurbane disgregate (ad esempio, per effetto di processi di mobilita' residenziale in uscita o in entrata);

      Arricchimento e miglioramento delle condizioni individuali e familiari di soggetti svantaggiati e vulnerabili, soggetti che vivono in situazioni di marginalita' ed esclusione sociale, persone senza dimora, poverta' estreme, sotto il profilo sociale personale, relazionale e professionale;

      Agevolazione nell'espletamento di attivita' e nell'accesso e nella fruizione di servizi;

      Sviluppo di politiche di pari opportunita', prevedendo azioni finalizzate alla prevenzione e/o al superamento di tutte le forme di discriminazione o maltrattamento anche in ambito familiare;

      Promozione di iniziative di volontariato che prevedano anche attraverso il coinvolgimento delle altre organizzazioni di Terzo Settore, delle amministrazioni pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie localmente attive, la partecipazione di soggetti di eta' compresa tra i 6 e i 28 anni;

      Realizzazione di programmi di formazione e campagne di sensibilizzazione e informazione sulle iniziative di cittadinanza attiva e partecipata nelle quali sono coinvolti i giovani stessi.

    3. 3. Metodologie

      Gli obiettivi suindicati devono essere realizzati attraverso metodologie di intervento pilota e sperimentali, finalizzate alla messa a punto di modelli di intervento tali da poter essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali. SEZIONE B) Requisiti soggettivi

      I progetti dovranno essere presentati da organizzazioni di volontariato legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.

      I progetti possono essere presentati da:

      1. Singole organizzazioni di volontariato;

      2. Piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.

        In entrambe le ipotesi tutte le organizzazioni di volontariato devono:

        Essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

        Essere iscritte nei Registri Regionali del Volontariato, in ottemperanza a quanto previsto nella legge n. 266 del 1991;

        Indicare, qualora il progetto proposto venga ammesso a contributo, l'organizzazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici conferiscano la rappresentanza ai fini del progetto mediante atto di procura legale.

        In caso di collaborazioni con enti pubblici o con altri soggetti, rimane in capo all'organizzazione proponente la responsabilita' del progetto.

        Si precisa, in ogni caso, che ai sensi dell'art. 7 della legge n. 266/1991, l'Amministrazione non potra' stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato iscritte da meno di sei mesi nei registri di cui all'art. 6 della stessa legge. SEZIONE C) Modalita' di presentazione della domanda di contributo, del formulario progettuale e del relativo piano economico

        La domanda di contributo, il connesso formulario e il piano...

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