DIRETTIVA 18 Settembre 2007 - Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2007.

IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

E m a n a la seguente direttiva:

Premessa.

L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede tra i compiti dell'Osservatorio nazionale per il Volontariato l'approvazione di progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Enti pubblici territoriali, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di avanzate metodologie di intervento.

Tenuto conto di quanto previsto all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il presente provvedimento stabilisce:

- i requisiti soggettivi delle associazioni proponenti;

- i requisiti oggettivi per la presentazione di progetti sperimentali per l'anno 2007;

- le priorita' e i criteri di valutazione individuati dall'Osservatorio, a cui fare riferimento nella selezione dei progetti presentati.

  1. Requisiti soggettivi.

    Possono richiedere il contributo per la realizzazione dei progetti indicati in premessa le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, e risultino regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della predetta legge quadro.

    I progetti possono essere presentati da:

    1) singole associazioni di volontariato;

    2) piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.

    Ciascuna organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, piu' di un progetto.

    In caso di collaborazioni con enti locali la responsabilita' del progetto e' comunque dell'associazione proponente.

    Nella ipotesi di cui al punto 2):

    - tutte le organizzazioni di volontariato devono essere legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente Direttiva ed iscritte nei registri regionali del Volontariato;

    - qualora il progetto proposto venga ammesso al contributo, dovra' essere indicata l'associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici devono conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale.

  2. Requisiti oggettivi e priorita'. 2.1 Ambiti operativi.

    Per l'anno 2007 i progetti devono essere indirizzati in particolare ad azioni di contrasto del disagio sociale e di promozione e rafforzamento della partecipazione attiva e responsabile, anche con l'eventuale coinvolgimento degli Enti pubblici territoriali, nonche' del Terzo settore attraverso l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

    I progetti dovranno possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

    1) innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento e alla realizzazione di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale;

    2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali;

    3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del Terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.

    Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente illustrati nell'ambito della descrizione del progetto.

    Sara' data priorita' ai progetti concernenti:

    1. iniziative destinate allo sviluppo ed al rafforzamento dei legami sociali in ambiti territoriali limitati, da promuovere all'interno di aree urbane o extra-urbane disgregate;

    2. nuove metodologie e nuove attivita' progettate allo scopo di individuare, prevenire e contrastare il disagio minorile e giovanile, incluso quello relativo ai giovani immigrati;

    3. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali e in difficolta', persone senza fissa dimora, nomadi ed immigrati, detenuti ed ex detenuti, malati terminali, alcolisti, persone con disabilita' fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari) e creazione di servizi territoriali innovativi in grado di contribuire a sostenere sia i bisogni espressi dalle categorie suddette, sia la costruzione di legami sociali;

    4. promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, ivi compresi i giovani immigrati, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile, nonche' percorsi formativi ed informativi di cittadinanza attiva e partecipata, a partire dalla programmazione sociale territoriale.

    In riferimento a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 266/1991, non saranno presi in considerazione:

    1. progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987;

    2. progetti attinenti la materia della protezione civile.

  3. Durata dei progetti.

    A pena di inammissibilita' le iniziative progettuali proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi.

  4. Disponibilita' finanziarie.

    Le disponibilita' finanziarie per la realizzazione dei progetti ai sensi della presente direttiva sono pari a euro 2.300.000,00 (duemilionitrecentomila/00).

  5. Costo dei progetti e modalita' di erogazione del contributo.

    Il costo complessivo di ciascun progetto, a pena di inammissibilita', non potra' superare l'ammontare complessivo di euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

    L'organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore al 10% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico obbligo deve essere indicato nella domanda di contributo e deve essere riprodotto nel piano economico, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

    I costi previsti per le risorse umane (personale dipendente, consulenti esterni, ivi compresi i costi relativi al personale addetto alle pulizie, nonche' i rimborsi delle spese del personale interno ed esterno), coinvolte in qualsiasi fase della realizzazione del progetto, non devono superare il 30% dell'ammontare complessivo del costo del progetto, ivi comprese eventuali spese di progettazione.

    Le spese per l'acquisto e/o noleggio per attrezzature, materiale didattico e beni strumentali devono essere contenuti entro l'importo massimo del 20% del costo complessivo del progetto.

    Rimane comunque esclusa dai costi finanziari del progetto ogni spesa non riconducibile ad attivita' prevista nel progetto.

    Costi generali (affitto, acqua, luce, telefono, ecc.), che costituiscono spese per il contributo dell'intera struttura potranno essere imputati al progetto in quota parte (e non per l'intero costo sostenuto), attraverso una modalita' di ripartizione percentuale commisurata all'utilizzazione della struttura per il progetto.

    Il legale rappresentante...

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