DIRETTIVA 13 ottobre 2005 - Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato istituito, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2005

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DIRETTIVA 13 ottobre 2005 Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali di - volontariato, di

cui all'articolo 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266,

finanziati con il Fondo per il volontariato istituito, ai sensi dell'articolo

12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. Anno 2005.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

E m a n a la seguente direttiva

Premessa. L'art. 12, comma 1, lettera d), della legge n. 266 dell'11 agosto 1991 prevede la possibilita' per l'Osservatorio nazionale per il volontariato di approvare progetti sperimentali elaborati e proposti, anche in collaborazione con Organismi locali di governo, da organizzazioni di volontariato e destinati a fronteggiare emergenze sociali e a favorire l'applicazione di avanzate metodologie di intervento.

In tale contesto la Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali, tenuto conto di quanto previsto nell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce di seguito i requisiti soggettivi richiesti alle associazioni proponenti; stabilisce i requisiti oggettivi richiesti per la presentazione di progetti sperimentali per l'anno 2005; definisce le priorita' e i criteri di valutazione a cui l'Osservatorio fara' riferimento nella selezione dei progetti presentati.

  1. Requisiti soggettivi.

    Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa le organizzazioni di volontariato che siano legalmente costituite da almeno due anni alla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, a pena di decadenza, per tutta la durata di attuazione del progetto finanziato, e risultino regolar-mente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro.

    I progetti possono essere presentati

    1) da singole associazioni di volontariato; 2) da piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente.

    Ciascuna organizzazione non puo' presentare, a pena di esclusione, in forma singola od associata, piu' di un progetto.

    In caso di collaborazioni con enti locali la responsabilita' del progetto attiene comunque all'associazione proponente.

    Nella ipotesi di cui al punto 2)

    qualora il progetto proposto venga ammesso a finanziamento, dovra' essere indicata l'associazione capofila alla quale le organizzazioni co-attuatrici devono conferire la rappresentanza ai fini del progetto mediante formale atto di procura legale.

    I progetti dovranno essere realizzati direttamente dalle organizzazioni proponenti.

    Per la realizzazione dei progetti finanziati con la presente direttiva non sono, quindi, ammesse deleghe a soggetti esterni, salvo nei casi di attivita' ritenute essenziali, non realizzabili dall'associazione proponente per mancanza di risorse interne, e previa esplicita autorizzazione formale da parte della Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

  2. Requisiti oggettivi e priorita'.

    2.1. Ambiti operativi e durata.

    Per l'anno 2005 i progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, possibilmente con il coinvolgimento degli enti locali per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

    I progetti dovranno possedere una o piu' delle seguenti caratteristiche

    1) innovativita', con riferimento al contesto territoriale, alla tipologia di intervento, e alla realizzazione di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale; 2) interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti e/o utilizzati in altri contesti territoriali; 3) creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore, e di collaborazione con enti locali, enti pubblici, soggetti privati, imprese e sindacati.

    Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell'ambito della descrizione del progetto.

    Sara' data priorita' ai progetti concernenti

    1) nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; 2) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, persone con disabilita' fisica, sensoriale e mentale ed i loro genitori e familiari, ecc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette; 3) promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile.

    In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n.

    266/1991, non saranno presi in considerazione

    1. progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987; b) progetti attinenti la materia della protezione civile; c) progetti aventi per oggetto iniziative di informatizzazione comportanti acquisto di hardware e software presentati da associazioni che, nei due anni precedenti, hanno avuto finanziamenti per analoghi progetti.

    Le iniziative proposte non possono avere durata superiore a dodici mesi.

    2.2. Indicazioni relative ai costi.

    Le disponibilita' finanziarie relative all'anno in corso dovrebbero risultare, come per lo scorso anno, pari a circa Euro 1.000.000,00.

    Tuttavia, una piu' precisa determinazione dell'ammontare del finanziamento sara' possibile soltanto all'esito delle procedure, tutt'ora in corso, di imputazione contabile di dette risorse finanziarie sul pertinente capitolo di spesa.

    Si riserva di rendere noto tale ammontare sul sito del Ministero

    http://www.welfare.gov.it/ costituendo tale adempimento comunicazione formale a tutti gli effetti.

    I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente direttiva.

    Il costo complessivo di ciascun progetto per il quale si chiede il contributo finanziario, a pena di inammissibilita', non potra' superare l'ammontare complessivo di Euro 65.000,00.

    In ogni caso l'organizzazione di volontariato proponente deve concorrere in misura non inferiore ad almeno 20% del costo complessivo del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specifico impegno deve essere indicato nella domanda di finanziamento e deve essere riprodotto nel Piano economico, costituendo un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita'...

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