Modalita' per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato, di cui all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266, finanziati con il Fondo per il volontariato, istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Con la presente direttiva il Ministero del lavoro e delle politiche sociali intende definire i requisiti, le modalita' di partecipazione e le priorita' per il finanziamento di progetti sperimentali elaborati per l'anno 2004 da organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Tali progetti dovranno intervenire nei settori del disagio sociale, secondo le priorita' indicate nella presente direttiva con il coinvolgimento degli enti locali per favorire l'introduzione e la diffusione di metodologie di intervento particolarmente avanzate.

  1. Indicazioni relative ai costi.

    I progetti presentati saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente direttiva. Per il finanziamento dei progetti sperimentali che verranno dichiarati ammissibili verra' utilizzato apposito stanziamento di bilancio che per l'anno in corso ammonta a euro 1.083.473,00.

    Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potra' superare l'ammontare complessivo di euro 65.000,00.

    Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente direttiva, deve concorrere, in misura non inferiore al 20% del costo complessivo del progetto, alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto stesso, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative, donazioni, introiti legati all'attivita' svolta dall'organizzazione proponente, quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell'ammissibilita' del progetto al finanziamento, a conferma della concreta capacita' dell'organizzazione di sostenere l'impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto.

    I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 40% dell'ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, formatori, consulenti, rimborso spese per il personale volontario e non volontario). Il costo previsto per le spese di progettazione non deve superare il 4% del costo complessivo del progetto. Rimane escluso dalle spese elencate il costo per la certificazione esterna di cui al successivo punto 9.

    Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda dovra' essere allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che attesti le modalita' di partecipazione al progetto e l'impegno finanziario assunto dal soggetto che eroga il co-finanziamento.

    I progetti potranno essere finanziati in forma parziale rispetto al finanziamento richiesto dall'organizzazione proponente.

  2. Soggetti destinatari del finanziamento.

    Possono richiedere il finanziamento per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero piu' organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l'organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2003 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro, alla data della pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    In attuazione di quanto disposto dall'art. 13 della legge n.

    266/1991, non saranno presi in considerazione

    1. progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49/1987; b) progetti attinenti la materia della protezione civile.

  3. Aree di intervento dei progetti.

    La commissione di valutazione, di cui al seguente punto 6, dara' priorita' ai progetti che riguardano

    1) nuove metodologie tese al contrasto e alla prevenzione del disagio minorile e giovanile; 2) promozione di forme di volontariato che prevedano la partecipazione dei giovani, sviluppando in tal modo esperienze educative, di coinvolgimento sociale e di integrazione giovanile; 3) contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, persone con disabilita', soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, nomadi, detenuti ed ex detenuti, malati, alcolisti, ecc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette.

    I progetti dovranno, inoltre, possedere una o piu' delle seguenti caratteristiche

    1) innovativita', sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e realizzazione di attivita' caratterizzate da una spiccata valenza sociale; 2) promozione di...

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