Gli atti di volontaria giurisdizione in ambito condominiale

AutoreAntonio Nucera
Pagine305-305
305
dott
Arch. loc. e cond. 3/2014
RIFORMA DEL CONDOMINIO
GLI ATTI DI VOLONTARIA
GIURISDIZIONE IN AMBITO
CONDOMINIALE
di Antonio Nucera
Quali sono gli atti di volontaria giurisdizione in ambito
condominiale e quale procedura occorre seguire per ri-
chiedere la loro adozione ed, eventualmente, per impu-
gnarli?
Per rispondere al quesito occorre anzitutto precisare
che gli atti di volontaria giurisdizione sono quegli atti
diretti a supplire o integrare, con l’intervento attivo del-
l’Autorità giudiziaria, la manchevole attività delle parti
nell’amministrazione dei propri interessi.
Ciò posto, in ambito condominiale gli atti in argomento
possono identif‌icarsi nei provvedimenti di nomina e revo-
ca giudiziale dell’amministratore, nonché, in linea più ge-
nerale, in tutti quegli atti adottati dall’Autorità giudiziaria
ai sensi dell’art. 1105 c.c.; norma, quest’ultima, dettata
in tema di comunione ma applicabile anche alla materia
condominiale in virtù dell’espresso rinvio operato dall’art.
1139 c.c., e che stabilisce, in particolare che “se non si
prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione
della cosa comune o non si formi una maggioranza ovvero
se la deliberazione adottata non venga eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria”, che
“provvede in camera di consiglio”.
In questa prospettiva è stato, pertanto, ritenuto legitti-
mo, in caso di inerzia dell’assemblea, ricorrere al giudice,
in sede di volontaria giurisdizione, per la mancata esecu-
zione di lavori di manutenzione del fabbricato ovvero per la
mancata approvazione dei bilanci o, ancora, per la mancata
formazione o revisione del regolamento di condominio (cfr.
AA.VV., Trattato del condominio, ed. Cedam 2008, 1107).
Quanto alla procedura da seguire per richiedere l’ado-
zione degli atti in questione ed, eventualmente, per impu-
gnarli, occorre in proposito fare riferimento alla norma-
tiva prevista per i procedimenti camerali di cui agli artt.
737 e seguenti c.p.c. L’istanza andrà quindi presentata con
ricorso al Tribunale e il provvedimento avrà la forma del
decreto motivato. Contro la decisione del Tribunale si po-
trà, poi, proporre reclamo - entro “dieci giorni dalla comu-
nicazione del decreto, se è dato in confronto di una sola
parte, o dalla notif‌icazione se è dato in confronto di più
parti” - alla Corte d’appello che si pronuncerà anch’essa in
camera di consiglio.
Si tratta di una procedura, peraltro, che sostanzial-
mente coincide con quella prevista dall’art. 64 disp. att.
c.c., che disciplina la revoca giudiziale dell’ammini-
strazione dei casi di cui all’art. 1129, undicesimo comma,
c.c., e all’art. 1131, quarto comma, c.c. La disposizione
di attuazione prevede infatti, al primo comma, che sulla
revoca dell’amministratore, nei casi suddetti, il Tribunale
provveda “in camera di consiglio, con decreto motivato,
sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricor-
rente”; al secondo comma, che contro il provvedimento
del Tribunale possa “essere proposto reclamo alla corte
d’appello nel termine di dieci giorni dalla notif‌icazione o
dalla comunicazione”.
Per completezza, si evidenzia che il testo dell’art. 64,
così come sopra riportato, è differente rispetto a quello vi-
gente prima che intervenisse la legge di riforma del condo-
minio (L. n. 220/’12): il Tribunale, adesso, deve sì sentire,
come in passato, l’amministratore interessato alla revoca,
ma “in contraddittorio con il ricorrente”; inoltre, il reclamo
alla Corte d’appello di cui al secondo comma deve essere
proposto entro dieci giorni anche dalla “comunicazione”
(non prevista nel testo previgente) del provvedimento
del Tribunale oltre che dalla sua notif‌icazione (e quindi,
all’evidenza, che quella delle due che prima intervenga:
cfr. C. SFORZA FOGLIANI, Codice del nuovo condominio
dopo la riforma, ed. La Tribuna 2013, 224).
Concludiamo precisando, con riguardo al tema più
generale degli atti di volontaria giurisdizione in ambito
condominiale, che, data la particolare natura di questi
atti (suscettibili in ogni tempo di modif‌ica o revoca e per
questo “non idonei ad incidere in via def‌initiva su posizio-
ni di diritto soggettivo in conf‌litto e, quindi, a costituire
giudicato”), essi non sono impugnabili con ricorso per cas-
sazione (cfr. Cass. 29 dicembre 2004, n. 24140).

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