Attuazione dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando e disciplina della forma pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

Capo I Espressione della volonta' del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2120 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ed, in particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica complementare alla quale affluiscono le quote di TFR maturando nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3) del decreto legislativo medesimo;

Visto l'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile»;

Visto l'art. 1, comma 756, della citata legge n. 296 del 2006, concernente il finanziamento del Fondo di cui al comma 755 della medesima legge e le prestazioni da esso erogate;

Visto l'art. 1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;

Visto l'art. 1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e 9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma 765 della predetta legge n. 296 del 2006;

Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;

Decreta:

Art. 1. Modalita' di espressione della volonta' del lavoratore circa la destinazione del TFR maturando

  1. I lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al 31 dicembre 2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007, la volonta' di conferire il trattamento di fine rapporto (TFR) maturando ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»), ovvero di mantenere il trattamento di fine rapporto secondo le previsioni dell'art. 2120 del codice civile, ferma restando l'applicazione dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Detta manifestazione di volonta' avviene attraverso la compilazione del modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve essere messo a disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e' stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia controfirmata per ricevuta.

  2. In relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:

    1. in caso di esplicito conferimento del TFR ad una forma di previdenza complementare, il datore di lavoro provvede al versamento del TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente previsti, a decorrere dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al periodo compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno 2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto; in tal caso, l'importo del...

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