Vittima del reato: brevi riflessioni sulle nuove norme

AutoreVincenzo Musacchio
Pagine7-8
195
Rivista penale 3/2016
Dottrina
VITTIMA DEL REATO:
BREVI RIFLESSIONI
SULLE NUOVE NORME (*)
di Vincenzo Musacchio
(*) Sull’argomento, si veda la Circ. Proc. Rep. Trento 9 gennaio 2016,
n. 2, pubblicata in questo fascicolo, a pag. 281.
Il 5 gennaio 2016 è stato pubblicato nella Gazzetta Uff‌i-
ciale il Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212, di
attuazione della direttiva n. 2012/29/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce
norme minime in materia di diritti, assistenza e protezio-
ne delle vittime di reato e che sostituisce la decisione qua-
dro 2001/220/GAI. Il provvedimento è entrato in vigore il
20 gennaio 2016, fuori tempo massimo ma con un ritardo
contenuto: la direttiva imponeva agli Stati membri per
conformarsi mediante misure legislative, regolamentari e
amministrative il termine del 16 novembre 2015. La fonte
europea stabilisce norme minime che assicurino alle vitti-
me di reato adeguati livelli di tutela e assistenza, sia nelle
fasi di accesso e partecipazione al procedimento penale,
sia al di fuori e indipendentemente da esso. Un primo ade-
guamento dell’ordinamento interno si è reso necessario a
partire dalla stessa def‌inizione di “vittima di reato” adotta-
ta nel contesto europeo. Il diritto penale europeo nella
def‌inizione di vittima comprende sia la persona che abbia
subito un danno dal compimento di un reato sia i suoi fa-
miliari, fra i quali si annoverano anche le persone con essa
conviventi in situazioni affettive stabili e continue. L’am-
pliamento del concetto di “nucleo familiare”, sostenuto in
ambito sovranazionale, ha determinato una modif‌ica in tal
senso del codice di rito, legittimando - anche da questa
prospettiva - la dignità delle unioni sentimentali non for-
malizzate. Problema quest’ultimo che l’Italia non ha mai
affrontato e che quindi determinerà certamente contrasti
con gli altri Paesi membri e di conseguenza possibili pro-
cedure di infrazione a carico dell’Italia. Il nuovo provvedi-
mento legislativo introduce una specif‌ica disposizione in
forza della quale il giudice, in caso di dubbio sull’età, può
disporne anche d’uff‌icio l’apposito accertamento, analoga-
mente a quanto già previsto per l’incertezza sull’età
dell’imputato nel rito minorile. Ove il dubbio permanga, la
minore età della persona offesa viene presunta, a scopo di
garanzia. In tema di informazione e partecipazione della
vittima al processo, il decreto attuativo interviene su isti-
tuti già esistenti. Prerogative processuali tradizionalmen-
te riservate ai portatori di handicap o ai sordomuti vengo-
no estese alla vittima di reato che non conosca la lingua
italiana, alla quale sono riconosciuti i diritti a comprende-
re gli atti necessari, ad una sua consapevole partecipazio-
ne al processo e ad essere compresa, f‌in dai primi contatti
con l’autorità competente. Vi sono disposizioni relative
all’assistenza linguistica, in forza delle quali anche alla
vittima – e non più al solo imputato, sulla base della previ-
gente disciplina – devono essere garantiti servizi gratuiti
di interpretariato, nel corso dell’intero processo penale, e
di traduzione degli atti essenziali all’esercizio dei propri
diritti. L’assistenza dell’interprete può essere attuata an-
che a distanza attraverso strumenti tecnologici di comuni-
cazione, sempreché la presenza f‌isica dell’interprete non
sia resa necessaria, secondo la discrezionalità del giudice,
dalle esigenze del caso specif‌ico.Positivo è l’ampliamento
delle ipotesi relative alle informazioni che la persona offe-
sa ha diritto di ricevere dall’autorità procedente, in una
lingua a lei comprensibile. Viene, in questo modo, assicu-
rato il tempestivo avviso di informazioni concernenti sia le
fasi essenziali del procedimento penale sia dell’eventuale
vicenda cautelare. Così, il Decreto integra la disciplina
delle comunicazioni sulle misure di protezione preveden-
do che - nei processi relativi ai delitti di violenza alla per-
sona - la persona offesa che lo richieda venga informata
dell’avvenuta scarcerazione o della cessazione delle misu-
re restrittive applicate. In un’ottica di bilanciamento di
interessi, è tuttavia previsto che queste comunicazioni
possano essere eccezionalmente omesse, nel caso in cui
risulti il pericolo concreto di un danno per indagato, impu-
tato o condannato (ad esempio, il rischio che possano es-
ser compiute azioni di ritorsione nei confronti di quest’ul-
timo). Fra le novità introdotte in tema di comunicazioni,
si dispone che la vittima del reato sia posta a conoscenza
della possibilità che il procedimento sia def‌inito con re-
missione di querela. Allo stesso modo, la persona offesa
deve essere informata dei servizi offerti indipendente-
mente dall’instaurazione del processo penale: gli eventua-
li strumenti di giustizia riparativa (quali ad esempio la
mediazione) o i servizi assistenziali di carattere sociale,
personalizzabili previa valutazione individualizzata delle
esigenze di protezione sussistenti nel caso concreto
(strutture sanitarie, case famiglie, case rifugio, centri di
accoglienza). Con riferimento al rafforzamento dei diritti

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