Visure, elaborati planimetrici e planimetrie catastali
Autore | Vincenzo Mele |
Pagine | 31-31 |
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dott
Arch. loc. cond. e imm. 1/2019
DOTTRINA
VISURE, ELABORATI
PLANIMETRICI
E PLANIMETRIE CATASTALI
di Vincenzo Mele
La consultazione degli atti catastali e la copia degli stes-
si non ha alcuna restrizione circa il soggetto richiedente,
per cui le visure dei dati censuari (anche storici) delle uni-
tà immobiliari, compresi gli “elaborati planimetrici” (1), e i
fogli di mappa sono consultabili a semplice richiesta.
Le planimetrie catastali delle singole unità immobilia-
ri, invece, sono atti di natura privata e conservati dal ca-
tasto solo a fini fiscali. Ne consegue, è questo il principio,
che le relative consultazioni o loro copie, pena abuso di
rilevanza penale, trovano un ostacolo alla libera fruizione
e possono essere visionati e copiati, oltre che dall’Ufficio
per i suoi fini, solo da soggetti che vantano diritti o che
abbiano legittimo interesse o su delega.
Tra i primi vi sono i detentori di diritti reali o di pos-
sesso compresi gli eredi legittimi e tra i secondi alcune
categorie professionali o coloro che agiscono su incarico
della proprietà (ad es. il tecnico incaricato di una varia-
zione) oppure che svolgono una funzione pubblica (ad es.
il notaio incaricato di predisporre un atto di trasferimento
ovvero un C.T.U.).
In buona sostanza, sono legittimati alla consultazione
e alla copia della planimetria dell’unità immobiliare solo
alcuni soggetti (direttamente o su delega), non tanto e
non solo per motivi generici di riservatezza (privacy), ma
per la natura stessa del documento (2). Ciò, sia per le pla-
nimetrie attuali che per quelle ormai superate: ad esem-
pio, per l’intervenuto frazionamento dell’unità originaria
oppure per una diversa distribuzione degli spazi interni
(per queste ultime hanno titolo i proprietari dell’epoca).
Accade tuttavia, specie nelle costruzioni datate, che
vi siano problemi concernenti la ricostruzione grafica del
fabbricato oppure relativi alla esatta riconfigurazione del
muro di confine tra due unità o di uno spazio di cui è ne-
cessario ricomporre l’andamento.
Pur con le limitazioni giuridiche relative alla non proba-
torietà della planimetria catastale, ci si trova spesso innan-
zi a un diniego assoluto alla consultazione da parte dell’Uf-
ficio, che si trincerà dietro la lettura asettica della norma.
Ad esempio, se occorre accatastare la variazione di
una unità immobiliare che nella realtà ha una stanza in
meno (o in più) rispetto alla planimetria catastale in atti,
è ovvio che il tecnico incaricato dell’accatastamento avrà
necessità di consultare la planimetria dell’alloggio confi-
nante per stabilire l’esattezza dell’atto tecnico (oltretutto
asseverato) che andrà a compiere.
NOTE
(1) Introdotti nel tempo nei fabbricati accatastati di recente e com-
posti da più unità immobiliari, raffigurano la delimitazione dell’edificio,
delle unità immobiliari che lo compongono, delle parti comuni (cortili,
centrale termica, ingressi, vani scala,....) e di porzioni di aree scoperte
esclusive o comuni, indicate secondo la loro suddivisione in subalterni.
L’elaborato permette di individuare, all’interno dell’edificio, ciascuna uni-
tà immobiliare e di verificare perimetro e destinazione delle parti comuni.
(2) Con richiamo alle disposizioni tuttora vigenti per la conservazio-
ne del Catasto edilizio urbano del 1961, richiamate pure dalla Circolare
n. 9/2003 e dal provvedimento n. 47477/2010 dell’Agenzia del Territorio.
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