DELIBERA 4 ottobre 2012 - Costituzione del tavolo tecnico per l''adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l''esclusione della visione e dell''ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale ...

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE

NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 4 ottobre 2012;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», e in particolare, l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 5;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», come successivamente modificato e integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive» e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive»;

Vista la delibera n. 88/10/CSP del 6 maggio 2010 recante «Costituzione del tavolo tecnico per l'adozione della disciplina di dettaglio sugli accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte di minori di contenuti audiovisivi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44»;

Vista la delibera n. 220/11/CSP del 22 luglio 2011 recante «Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l'esclusione della visione e dell'ascolto da parte dei minori di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la proiezione o la rappresentazione in pubblico, di film vietati ai minori di diciotto anni e di programmi classificabili a visione per soli adulti ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 11 del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;

Rilevato che ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, del «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici», cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, i programmi che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, nonche' i film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in...

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