Violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e responsabilità penale

AutorePaola Pierri
Pagine491-507
P. Pierri
Violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro e responsabilità penale
PAOLA PIERRI
VIOLAZIONE DELLE NORME
SULLA SICUREZZA DEL LAVORO
E RESPONSABILITÀ PENALE
S: 1. La tutela dell’incolumità del lavoratore nell’esercizio della attività
dell’impresa. - 2. Il rafforzamento della tutela della sicurezza e salute sul lavoro
con la previsione della responsabilità dell’ente nel d.lgs. 81/2008 e l’introduzio-
ne dell’art. 25-septies, nel d.lgs. 231 del 2001. - 3. Principi fondamentali di im-
putazione della responsabilità penale e rischio d’impresa. - 4. Causalità omissiva
ed imputazione dell’evento nei reati di natura infortunistica. - 5. Tendenza all’
irrilevanza del comportamento del lavoratore nella causazione dell’esito infau-
sto. - 6. L’accertamento delle regole cautelari violate a fondamento della respon-
sabilità colposa del datore di lavoro. - 7. La concreta prevedibilità ed evitabilità
dell’evento a fondamento della responsabilità dell’imprenditore nei reati colposi
realizzati a seguito della violazione delle norme antinfortunistiche.
1. La preoccupazione di contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro
conduce molta parte della giurisprudenza a ravvisare spesso in relazione alla
loro verificazione una rilevanza penalistica della condotta del datore di lavo-
ro per il timore di determinare un affievolimento della tutela dell’incolumità
dei lavoratori. Si perviene così a conclusioni a volte eccessivamente rigo-
ristiche, che finiscono con l’addossare all’imprenditore una vera e propria
responsabilità di posizione1, che scatta pressoché automaticamente per il
1 Specicamente in proposito, Cass. Pen. Sez. IV, 11 gennaio 2011, n.2606, in Guida al dir.,
Fasc. 13/2011, p. 67; Cass. Pen. Sez. IV, 8 giugno 2010, n.34771, in Guida al dir., Fasc. 39/2010,
p. 97. Più recentemente: Cass. Pen. Sez. III, 24 maggio 2011, n. 20576 (s.m.); Cass. Pen. Sez. IV,
18 gennaio 2011, n. 1226 (s.m.). Secondo la giurisprudenza, quindi, il titolare della posizione di ga-
ranzia è il principale destinatario delle norme antinfortunistiche previste a tutela della sicurezza dei
lavoratori e deve perciò prevenire la vericazione di eventi dannosi connessi all’attività lavorativa
espletata anche nel caso di delega dei poteri o di trasferimento di funzioni.
Un tale orientamento è poi assolutamente in linea con tutti gli altri precedenti giurisprudenzia-
li più volte richiamati dalla Suprema Corte facendo riferimento ai principi dell’art. 2087 c.c.: in
questo senso si veda anche Cass. Pen. Sez. IV, 27 settembre 2010, n. 34774; Cass. Pen. Sez. IV, 4
maggio 2010, n. 16241; Cass. Pen. Sez. IV, 28 gennaio 2009, n. 4123; Cass. Pen. Sez. IV, 9 luglio
2008, n. 38002.
In senso difforme, per una interpretazione più restrittiva della responsabilità del datore di lavoro,
soprattutto nella considerazione della sua posizione di garanzia quando vi sia delega di poteri o
492 Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Taranto — Anno IV
solo fatto che un determinato evento sia ricollegabile all’esercizio dell’attivi-
tà di impresa, indipendentemente dall’effettiva esigibilità di una determinata
regola cautelare e dalla sua reale funzionalità nel prevenire l’evento del tipo
verificatosi2.
In tal senso, vengono in rilievo fattispecie legali accomunate dal cagio-
nare o dal non impedire per colpa le lesioni o la morte del lavoratore, in cui
un ruolo primario viene ad essere svolto dalle regole cautelari, in quanto in
tali fattispecie colpose causalmente orientate l’evento tipico viene ad essere
imputato proprio per la violazione di tali regole. Ciò induce la prevalente
dottrina3 a ravvisare l’essenza della colpa nella contrarietà della condotta ad
una norma (giuridica o sociale) di comportamento doverosa in funzione di un
obiettivo precauzionale: proprio su tale contrasto verrebbe quindi a fondarsi
la tipicità del reato colposo.
Di queste problematiche e dei connessi aspetti interpretativi riteniamo
di occuparci in queste brevi riessioni, soprattutto cercando di determinare
in quali limiti la colpa del datore di lavoro possa spiegare la sua incidenza
trasferimento di funzioni, tra gli altri, D. P, La responsabilità del “vertice” per organizzazione
difettosa nel diritto penale del lavoro, Napoli, 2011, p. 10 ss.; G. A, Le novità normative in
tema di “delega di funzioni”, in Cass. pen., 2009, p. 2106 ss.; A. S, La delega delle funzioni
in materia di sicurezza del lavoro, in Guida al dir., fasc. 22/2008, p. 63 ss. Per questi A.A., poi,
dovrebbe essere esclusa la responsabilità di “posizione” del datore di lavoro quando l’evento non
derivi da cause dovute ad omissioni espressive di scelte generali. Al riguardo, si veda altresì D.
P’, Sicurezza sul lavoro: le novità di un decreto correttivo, in Dir. pen. proc., 2010, p. 104
ss.; M. R, L’obbligo di impedire l’evento: una ricostruzione critica, in Studi in onore di
Giuliani Marini (a cura di S. V-F. D), Milano 2010, p. 752 ss.; G. M, Pre-
venzione mediante organizzazione e diritto penale. Tre studi sulla tutela della sicurezza del lavoro,
Torino, 2009, p. 163 ss.; D. V, Limiti strutturali del concetto di “posizione di garanzia”
nella materia degli infortuni sul lavoro, in Cass. pen., 2007, p. 3308 ss.; T. V, Delega di
funzioni e responsabilità penale, Milano, 2006, p. 158 ss.; P. O, I soggetti passivi dell’ob-
bligo di sicurezza nei luoghi di lavoro: recenti posizioni normative e possibili generalizzazioni, in
Cass. pen., 1999, p. 355 ss.; A. S, L’art. 2087 c.c. come fonte di responsabilità penale, in
Giust. pen., 1987, II, c. 439 ss. Più in generale, A. F, I principi generali del Diritto penale
dell’impresa, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia (a cura di F.
G), XXV, Il diritto penale dell’impresa (a cura di L. C), Padova 2001, p. 132 ss.; P.
A, Concorso nel reato colposo e diritto penale dell’impresa, Milano, 1999, p. 111 ss.;
G. G, Il reato omissivo improprio: la struttura obiettiva della fattispecie, Milano, 1983, p.
426 ss.
2 Cfr. N. P, Posizioni di garanzia e colpa di organizzazione nel diritto penale del lavoro,
in Riv. trim. dir. pen. econ., 2009, p. 123 ss.; I., Proli penalistici del testo unico sulla salute e si-
curezza sui luoghi di lavoro, in Dir. pen. proc., 2008, p. 827 ss.; C. P, Attività produttive
e imputazione per colpa: prove tecniche di “Diritto penale del rischio”, in Riv. it. dir. proc. pen.,
1997, p. 1485; A. F, Il trasferimento di funzioni, Firenze, 1984, p. 194 ss.; F. V,
La responsabilità penale per il fatto dell’impresa, in Organizzazione dell’impresa e responsabilità
penale nella giurisprudenza (a cura di I), Firenze, 1981, p. 41 ss.
3 Così, A. F, I principi generali del diritto penale dell’impresa, cit., p. 133 ss.; T. V-
, Delega di funzioni e responsabilità penale, cit., p. 158 ss.; A. D’- P.M. L, I
soggetti responsabili della sicurezza sul lavoro nell’impresa, datori di lavoro, dirigenti, committen-
ti, responsabili dei lavori e coordinatori, Milano, 2010, p. 54 ss.; G. A, Ultimo garante resta
sempre il datore, in Guida al dir., fasc. 20/2008, p. 12; P. V, La responsabilità penale per
omesso impedimento di infortuni sul lavoro, in Dir. pen. proc., 1998, p. 1146 ss.

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