DECRETO 1 agosto 2008 - Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Sangiovese di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione e successive modifiche;

Vista la domanda del Consorzio Vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna»;

Visto il parere favorevole della regione Emilia Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forli' il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1967 e successive modifiche, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

    Art. 2.

  2. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 1° agosto 2008

    Il Capo dipartimento: Ambrosio

    Allegato

    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

    CONTROLLATA «SANGIOVESE DI ROMAGNA»

    Art. 1.

    La denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna», anche nelle tipologie superiore, riserva e novello, e' riservata al vino che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

    Art. 2.

    Il vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» deve essere ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica: Sangiovese: dall'85% al 100%; possono concorrere, da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 15%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

    Art. 3.

    1. Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sangiovese di Romagna» devono essere prodotte nella zona che comprende, in tutto o in parte, i comuni appresso descritti. Tale zona e' cosi' delimitata:

      provincia di Forli-Cesena: comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro-Terra del Sole, Cesena, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Galeata, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico-San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, S. Sofia, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Sorbano-Sarsina, Tredozio.

      Per i comuni di Cesena, Bertinoro, Forlimpopoli, Forli, Montiano e Savignano sul Rubicone il limite a valle e' cosi' delimitato:

      comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incrocio di questa con via Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna, che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via Comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie: Vicinale Cerchia, S. Egidio, via Comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via D'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale, per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della citta' (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Bertinoro;

      comune di Bertinoro: strada statale n. 9 via Emilia;

      comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Bertinoro segue la statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna, che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forli;

      comune di Forli: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via S. Siboni, segue quindi questa via e poi le vie: Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da questa ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59 poi per via Zignola si ricongiunge a nord della citta' alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine col comune di Faenza;

      comuni di Montiano e Savignano sul Rubicone dalla strada statale n. 9 via Emilia.

      Provincia di Rimini: comuni di Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, S. Arcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana, Verucchio.

      Per i comuni di Cattolica, Misano, Riccione, Rimini, S. Arcangelo di Romagna, il limite a valle e' cosi' delimitato:

      comuni di Cattolica, Misano e Riccione: dalla strada statale n. 16 Adriatica;

      comune di Rimini: dal confine col comune di Riccione segue la strada statale n. 16...

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