DECRETO 1 agosto 2008 - Modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna».

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle politiche di sviluppo economico e rurale

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Pagadebit di Romagna» ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda del Consorzio vini di Romagna, del 19 dicembre 2007, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna»;

Visto il parere favorevole della Regione Emilia Romagna;

Viste le risultanze della pubblica audizione, concernente la predetta istanza, tenutasi a Forli' il 7 maggio 2008, con la partecipazione di rappresentanti di enti, organizzazioni ed aziende vitivinicole;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini espresso nella riunione del 15 maggio 2008 sulla sopra indicata domanda e sulla proposta di disciplinare di produzione, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2008;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», in conformita' al parere espresso dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

  1. Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988, e' sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 2008/2009.

    Art. 2.

  2. Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna», e' tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

    Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 1° agosto 2008

    Il Capo dipartimento: Ambrosio

    Allegato

    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO A DENOMINAZIONE DI ORIGINE

    CONTROLLATA «PAGADEBIT DI ROMAGNA»

    Art. 1.

    La denominazione di origine controllata «Pagadebit di Romagna» anche nelle tipologie secco, amabile e frizzante, e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare.

    Art. 2.

    Il vino «Pagadebit di Romagna» deve essere ottenuto per almeno l'85% dalle uve del vitigno Bombino b.

    Possono inoltre concorrere fino ad un massimo del 15% altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per la regione Emilia Romagna.

    Art. 3.

    La zona di produzione delle uve comprende il seguente territorio:

    provincia di Ravenna: Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castelbolognese, Faenza e Riolo Terme.

    Per i Comuni di Castelbolognese e Faenza il limite a valle e' dato dalla strada statale n. 9 via Emilia;

    provincia di Forli-Cesena: Comuni di Bertinoro, Borghi, Castrocaro, Terra del Sole, Cesena, Dovadola...

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