DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 27 aprile 2010, n. 13 - Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 24/I-II del 15 giugno 2010) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante 'Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Visti gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 834 del 16 aprile 2010 recante ad oggetto 'Approvazione del 'Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)'';

E m a n a il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto e definizioni 1. Questo regolamento disciplina:

  1. la procedura di ridelimitazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, in esecuzione dell'art. 13 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura);

  2. la procedura di approvazione degli strumenti urbanistici la cui approvazione comporta il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e dei movimenti di terra, in esecuzione dell'art. 14 della legge provinciale n. 11 del 2007;

  3. i criteri di riparto di competenze tra la struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste e il comune competente per territorio, e la procedura per il rilascio del nulla-osta sui progetti che comportano la trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo, attuativi di previsioni che hanno efficacia conformativa contenute negli strumenti urbanistici, in esecuzione dell'art. 15 della legge provinciale n. 11 del 2007;

  4. i criteri di riparto di competenze tra il comitato tecnico forestale e la struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste per il rilascio dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo per la realizzazione di opere non riguardanti le previsioni che hanno efficacia conformativa contenute negli strumenti urbanistici e le procedure di autorizzazione di dette opere, in esecuzione dell'art.

    16 della legge provinciale n. 11 del 2007;

  5. le soglie e la procedura di autorizzazione dei movimenti di terra non riguardanti le previsioni che hanno efficacia conformativa contenute negli strumenti urbanistici;

  6. la tipologia di interventi ammessi in compensazione ai fini del rilascio delle autorizzazioni e nulla-osta previsti dal capo II del titolo III della legge provinciale n. 11 del 2007 e le modalita' di subordinazione dell'autorizzazione e del nulla-osta al versamento di un deposito cauzionale, in esecuzione dell'art. 17 della legge provinciale n. 11 del 2007;

  7. la procedura e le modalita' per il rilascio delle autorizzazioni in sanatoria delle opere e degli interventi realizzati in violazione degli articoli 14, 15 e 16 della legge provinciale n.

    11 del 2007 e la documentazione necessaria al rilascio delle autorizzazioni, in esecuzione dell'art. 18 della legge provinciale n.

    11 del 2007;

  8. la modalita' di sostituzione dei componenti del comitato tecnico forestale, in esecuzione dell'art. 20 della legge provinciale n. 11 del 2007;

  9. la procedura di autorizzazione dei rimboschimenti artificiali ammissibili in attuazione dell'art. 23, comma 2 della legge provinciale n. 11 del 2007;

  10. il temperamento sanzionatorio.

    1. Nel prosieguo di questo regolamento:

  11. la legge provinciale n. 11 del 2007 e' indicata come 'legge provinciale';

  12. la struttura provinciale di secondo livello competente in materia di foreste e' indicata come 'struttura provinciale competente';

  13. il comitato tecnico forestale previsto dall'art. 20 della legge provinciale e' indicato come 'comitato'.

    Art. 2

    Ridelimitazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico 1. Ai fini della ridelimitazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, prevista dall'art. 13 della legge provinciale, la giunta provinciale approva in via preliminare con propria deliberazione il progetto di piano. Il progetto di piano e' coerente con i piani forestali e montani ed e' supportato da idonea documentazione, costituita da inquadramento cartografico su base catastale e da relazione tecnica, idrologica, idrogeologica, geologica e forestale.

    1. Il progetto di piano, comprensivo della documentazione prevista dal comma 1, e' depositato a disposizione del pubblico presso la struttura provinciale competente e presso i comuni compresi nell'area soggetta a ridelimitazione. Del deposito e' dato avviso mediante affissione all'albo dei comuni compresi nell'area soggetta a ridelimitazione per un periodo di quindici giorni. Entro il quindicesimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, chiunque vi abbia interesse puo' formulare proposte e presentare osservazioni, scritte e motivate, alla struttura provinciale competente.

    2. La giunta provinciale, tenuto conto delle proposte e delle osservazioni formulate ai sensi del comma 2 e sentito il comitato, provvede in via definitiva con propria deliberazione entro novanta giorni dalla data dell'ultima affissione all'albo pretorio dei comuni di cui al comma 2.

    3. Restano comunque soggetti a vincolo idrogeologico i boschi, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a), della legge provinciale.

      Art. 3

      Autorizzazione alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di utilizzazione del suolo e ai movimenti di terra mediante l'approvazione dello strumento urbanistico della comunita'.

    4. Questo articolo disciplina le procedure di approvazione del piano territoriale della comunita' ai fini dell'art. 14 della legge provinciale.

    5. La struttura provinciale competente partecipa alla conferenza per la stipulazione dell'accordo quadro di programma che precede l'adozione del piano territoriale della comunita', prevista dall'art.

      22, comma 1, della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale) allo scopo di fornire il supporto conoscitivo necessario per la formulazione del piano territoriale della comunita' per gli aspetti relativi al vincolo idrogeologico.

    6. La comunita' trasmette il progetto di piano territoriale al comitato contestualmente alla trasmissione prevista dall'art. 23, comma 3, della legge urbanistica provinciale. Entro centoventi giorni dal ricevimento del progetto di piano, il comitato valuta la coerenza delle previsioni aventi efficacia conformativa previste dall'art. 21, comma 3, lettere i), k) ed l), della legge urbanistica provinciale, rispetto ai contenuti del piano forestale e montano e si esprime in ordine alla compatibilita' delle previsioni medesime con l'assetto idrogeologico e forestale. Nel caso in cui il parere non sia reso nel termine indicato si applica l'art. 11, comma 4, delle legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (legge provinciale sull'attivita' amministrativa). Ove richiesto dalla comunita' ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge provinciale, il parere riguarda anche le fattispecie ivi considerate.

    7. La giunta provinciale approva il piano secondo quanto previsto dall'art. 24 della legge urbanistica provinciale, dopo avere acquisito il parere della struttura provinciale competente che si esprime sulla coerenza del piano rispetto al parere reso dal comitato.

    8. Per l'adozione delle varianti al piano territoriale della comunita' contenenti le previsioni aventi efficaci conformativa di cui al comma 3, si applica l'art. 25 della legge urbanistica provinciale integrato con la disciplina prevista da questo articolo.

      Il termine previsto dal comma 3 e' ridotto della meta'. Ove richiesto dalla comunita' ai sensi dell'art. 14, comma 5, della legge provinciale, il parere previsto dal comma 3 riguarda anche le fattispecie ivi considerate.

    9. L'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e' rilasciata dalla giunta provinciale con l'approvazione dello strumento urbanistico, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della legge provinciale.

    10. Per quanto non diversamente disposto da questo articolo si applica la legge urbanistica provinciale.

      Art. 4

      Autorizzazione alle trasformazioni del bosco in un'altra forma di...

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