PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008 - Disposizioni di vigilanza Banche di garanzia collettiva dei fidi.

LA BANCA D'ITALIA 1. Premessa.

Nell'ambito dell'attivita' di finanziamento delle imprese, e in particolare di quelle di piccola e media dimensione, il ruolo dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) consente di ridurre i costi dell'informazione sui soggetti da affidare ed i rischi per i casi di inadempimento.

L'art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (´legge confidiª), ha introdotto una riforma generale della disciplina dei confidi, prevedendo, tra l'altro, la possibilita' per i medesimi di assumere la veste di banche cooperative.

L'assunzione della veste di banca rileva ai fini del riconoscimento delle garanzie dei confidi nell'ambito delle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, con particolare riferimento alla disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito 1).

1) Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre

2006 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche). 2. Fonti normative e disposizioni applicabili.

La legge confidi configura le banche di garanzia collettiva come una categoria di banche costituite in forma di societa' cooperativa che, in base al proprio statuto, esercitano prevalentemente l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci e a cui si applicano, in quanto compatibili, talune disposizioni dettate dal testo unico bancario per le banche di credito cooperativo. Tale circostanza e altri indici desumibili dalla disciplina dell'attivita' di garanzia collettiva inducono a ritenere che dette banche siano da ricondurre alla categoria delle societa' cooperative a mutualita' prevalente.

Alle banche di garanzia collettiva si applicano le seguenti disposizioni dell'art. 13 della legge confidi:

il comma 29, recante norme di carattere generale in materia di forma giuridica, denominazione e operativita' delle banche di garanzia collettiva;

il comma 30, che dichiara applicabili, in quanto compatibili, talune disposizioni dello stesso art. 13 (commi da 5 a 11 e da 19 a 28) 2) e del TUB (articoli da 33 a 37;

2) Il comma 28 e' stato abrogato dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modifiche, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; i commi 25,

26 e 27 sono stati abrogati dall'art. 1, comma 880, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

il comma 31, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di dettare disposizioni di attuazione della stessa legge, tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva;

i commi 5 e 6, concernenti l'uso di denominazioni riferite all'attivita' di garanzia collettiva dei fidi;

il comma 7, che dichiara applicabile, in quanto compatibile, l'art. 145 del TUB (concernente la procedura sanzionatoria);

i commi 8, 9, 10 e 11, nei quali sono individuate le categorie di soggetti che possono costituire il confidi ovvero parteciparvi, nonche' di quelli che possono sostenerne l'attivita' senza essere consorziati o soci;

i commi da 19 a 24, concernenti la devoluzione e la contribuzione ai Fondi di garanzia interconsortile o, in mancanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' il trattamento fiscale dei relativi contributi.

Le disposizioni del TUB richiamate dalla ´legge confidiª riguardano i seguenti profili della disciplina delle banche di credito cooperativo:

la forma giuridica, il valore nominale delle azioni e la nomina degli organi sociali (art. 33, commi 1, 3 e 4 fatto salvo quanto stabilito dal comma 10 dell'art. 13 della legge confidi;

i soci (art. 34);

l'esercizio del credito prevalentemente a favore dei soci (art. 35, comma 1) e la disciplina statutaria, sulla base dei criteri fissati dalla Banca d'Italia, delle attivita', delle operazioni di impiego e di raccolta e della competenza territoriale (art. 35, comma 2);

le fusioni con banche di diversa natura (art. 36);

la ripartizione degli utili (art. 37).

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche operative delle banche di garanzia collettiva, salvo quanto diversamente disposto dal presente provvedimento, alle medesime si applicano, oltre alla disciplina stabilita in via generale per le banche, le seguenti disposizioni previste per le banche di credito cooperativo dal Titolo VII, Capitolo 1, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 (Istruzioni di Vigilanza per le banche):

attivita' esercitabili (Sezione III, paragrafo 3). Possono essere stipulati contratti derivati su crediti 3) solo se tali operazioni realizzano il trasferimento del rischio di credito relativo a soci della banca 4). Rimane in ogni caso esclusa la possibilita' di assumere posizioni speculative nell'ambito di attivita' di negoziazione;

3) Cfr. Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Titolo II, Capitolo 2, Parte prima, Sezione I, paragrafo 3.

4) In relazione all'eventuale operativita' nel comparto dei derivati creditizi si richiamano le disposizioni della

Banca d'Italia dell'aprile 2006 (Gazzetta Ufficiale n. 93

del 21 aprile 2006.

partecipazioni detenibili (Sezione III, paragrafo 4);

deleghe in materia di erogazione del credito (Sezione IV);

destinazione degli utili (sezione V) 5). Peraltro, in forza del combinato disposto dei commi 19 e 30 dell'art. 13 della ´legge Confidiª, non si applica alle banche di garanzia collettiva l'obbligo di corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione una quota degli utili annuali pari al 3%.

5) Relativamente al trattamento a fini di vigilanza dei ristorni si fa riferimento a quanto previsto dal provvedimento della Banca d'Italia dell'aprile 2002, pubblicato nel Bollettino di vigilanza n. 4/2002, pag. 3 e ss. 3. Denominazione.

La denominazione sociale delle banche di garanzia collettiva contiene l'espressione ´confidiª, ´garanzia collettiva dei fidiª o entrambe. Le banche diverse da quelle di garanzia...

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