DECRETO 27 marzo 1998 - Riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e all'impiego di un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformita' alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza; Visti gli articoli 18 e 19, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che fissano i requisiti cui devono soddisfare le scale semplici portatili; Constatato che attualmente e' possibile realizzare, in alternativa alla scala portatile in legno a due montanti, un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante con idonei requisiti di sicurezza; Ravvisata l'opportunita' di procedere al riconoscimento di conformita' alle vigenti norme di un nuovo tipo di scala in legno ad un montante che abbia i requisiti di cui all'allegato del presente decreto; Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro; Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche; Attuata la procedura di consultazione della Commissione dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata dalla direttiva 94/10/CEE.

Decreta: Art. 1

  1. E' riconosciuta la conformita' alle vigenti norme, ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di un nuovo tipo di scala portatile in legno ad un montante.

    Art. 2

  2. La scala portatile in legno di cui all'art. 1 e' costituita dai seguenti elementi: a) un montante in legno di lunghezza variabile da 3 a 6 m; b) appoggio in acciaio conformato a mezzaluna incernierato alla base del montante. Tale vincolo consente rotazioni solo nel piano individuato dai pioli; c) pioli in legno passanti attraverso il montante, fissati ad esso a pressione, ed aventi le estremita' inclinate verso l'alto al fine di impedire lo scivolamento del piede verso l'esterno. Il piolo di sommita' deve distare non meno di 80 cm dall'estremita' superiore del montante.

    Art. 3.

  3. Gli elementi di cui all'art. 2 devono essere costruiti...

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