DECRETO 6 giugno 2005 - Modalita' per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 6 giugno 2005 Modalita' per l'installazione di sistemi di videosorveglianza negli impianti

sportivi di capienza superiore alle diecimila unita', in occasione di competizioni

sportive riguardanti il gioco del calcio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI e IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento di esecuzione; Visto il decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante ´Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportiveª, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88; Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 18 marzo 1996 recante ´Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportiviª, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 18, riguardante i dispositivi di controllo; Vista la Convenzione europea del 19 agosto 1985 sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005; Vista la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001, concernente un manuale di raccomandazioni per la cooperazione tra Forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali e' interessato almeno uno Stato membro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee C22/1 del 24 gennaio 2002; Viste le disposizioni indicate nel Manuale per l'ottenimento della Licenza UEFA, recepito dalla Federazione italiana giuoco calcio; Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in data 29 aprile 2004, sulla videosorveglianza; Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del 4 maggio 2005; Ritenuto di dover stabilire le modalita' di attuazione dell'art.

1-quater, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, sopra indicato,

Adotta il seguente decreto:

Art. 1.

Apparati e sistemi per la videoregistrazione televisiva:

ubicazione, dotazione e caratteristiche

  1. Gli impianti nei quali si svolgono competizioni riguardanti il gioco del calcio, aventi una capienza superiore a 10.000 spettatori, devono essere...

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