Le Videoriprese Investigative Nel Deposito Di Un'Azienda Municipalizzata Costituiscono Prove 'Atipiche': Inapplicabile La Disciplina Delle Intercettazioni Ambientali

AutoreViola Mastronardi
Pagine308-313
308
giur
3/2017 Arch. nuova proc. pen.
LEGITTIMITÀ
LE VIDEORIPRESE
INVESTIGATIVE
NEL DEPOSITO DI UN’AZIENDA
MUNICIPALIZZATA
COSTITUISCONO PROVE
"ATIPICHE": INAPPLICABILE
LA DISCIPLINA DELLE
INTERCETTAZIONI AMBIENTALI
di Viola Mastronardi
1. - Con la decisione in epigrafe, la Corte di cassazio-
ne torna ad affermare il principio di non equiparabilità
dei servizi di captazione di immagini eseguiti dalla poli-
zia giudiziaria in luoghi pubblici nel corso delle indagini
preliminari alle intercettazioni tra presenti (c.d. intercet-
tazioni “ambientali”), disciplinate dall’art. 266, comma 2,
c.p.p. Invero se, da un lato, è indubbio che tale tipologia
di intercettazione necessiti, a supporto dell’intrinseca va-
lidità processuale del suo contenuto, di un provvedimento
autorizzativo del Giudice per le indagini preliminari, come
statuito dall’art. 267 c.p.p., è altrettanto acclarato che le
videoregistrazioni, effettuate in ambienti diversi dal do-
micilio, non conf‌igurano una forma di intercettazione am-
bientale, ma costituiscono una prova atipica (1).
L’approfondimento dello scenario ora indicato consen-
tirà di inquadrare sistematicamente la posizione assunta
dalla Suprema Corte laddove, conformandosi a un orienta-
mento consolidatosi nel tempo, ha puntualmente escluso
che il deposito di un’azienda municipalizzata possa, giu-
ridicamente, essere sovrapposto ad un luogo di domicilio
privato. Nella medesima occasione, e coerentemente a
tale ultimo assunto, la Corte di cassazione si è pronun-
ciata in favore dell’utilizzabilità delle videoregistrazioni
ivi effettuate poiché, accertata la loro estraneità rispetto
alla categoria probatoria delle intercettazioni, ne conse-
gue che la loro legittimità non debba essere subordinata
all’autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari.
2. - Orbene, l’esaustività della risposta elaborata dal
Supremo Collegio promana dal f‌iltro ermeneutico costi-
tuito dai precedenti arresti della Corte e soprattutto dal
sapiente intervento delle Sezioni Unite penali che, sull’ar-
gomento, hanno lasciato un segno diff‌icilmente superabi-
le dal quale sono derivate sia distinzioni concettuali che
conseguenze processuali (2). D’altro canto, la contestua-
lizzazione del caso de quo non esime dallo svolgimento
di alcuni cenni in ordine alla distinzione tra videoriprese
realizzate in luoghi di privata dimora e videoriprese effet-
tuate in luoghi aperti al pubblico; senza contare che, in
seno a tale preliminare categorizzazione, insiste una ul-
teriore simmetria concettuale determinata in primis dalla
natura degli atti f‌ilmati, “comunicativi” o “non comunica-
tivi” che siano e, in secundis, dalla qualif‌ica soggettiva,
pubblica o privata (polizia giudiziaria o soggetti privati),
da attribuirsi all’autore della videoripresa.
In via preliminare, non vi è dubbio che, per un inqua-
dramento dogmatico di tali f‌ilmati, aventi scopi di natura
prettamente investigativa, le videoregistrazioni “private”,
esulando sì dal contesto processuale, ma pur sempre favo-
rendo l’accertamento di taluni reati, vadano differenziate
dalle altre, sebbene non siano esigue le aff‌inità che acco-
munano le due tipologie: in termini classif‌icatori, siffatta
cesura avviene nel momento in cui i servizi di video-osser-
vazione realizzati da soggetti privati vengono inclusi nel
genus tipico della prova documentale (3).
Non è un caso, a tal proposito, che l’art. 234, comma
1, c.p.p. cristallizzi sia l’acquisizione di scritti che di “al-
tri documenti che rappresentano fatti, persone o cose,
mediante la fotograf‌ia, la cinematograf‌ia, la fonograf‌ia o
qualsiasi altro mezzo”. E si badi bene: il compromesso rag-
giunto dalla previsione codicistica permane, al contempo,
con riferimento alle videoriprese effettuate da soggetti
privati sia nei luoghi pubblici che nei luoghi di domicilio.
Dunque, valutare la produzione di tali riprese come regi-
strazione di quanto accaduto in un luogo all’insaputa di
chi vi si trovava, equivarrà a menzionare un documento
(purché non si ricada nella categoria del documento ille-
gale, prevista dall’art. 240, comma 2, c.p.p. (4)). Cosicché,
le videoriprese, prodotte dai privati nel corso delle inda-
gini preliminari o dell’udienza preliminare, rientrando a
pieno titolo nella stringente disciplina dell’art. 234 c.p.p.,
conf‌luiranno, a seguito di apposito provvedimento del
giudice, direttamente nel fascicolo per il dibattimento, a
norma dell’art. 431, comma 1, c.p.p.
In confronto, molto più complessa si rivela la discipli-
na che involge le videoriprese, quali atti di indagine re-
alizzati dalla polizia giudiziaria e compiuti con modalità
clandestine, al f‌ine di accertare la sussistenza della penale
responsabilità dell´imputato, nel processo cautelare o di
merito. La materia è stata al centro di un acceso dibat-
tito, a margine del quale la giurisprudenza di legittimità
non ha lasciato alcun vuoto interpretativo, insistendo
nell’affermare che le videoriprese realizzate dalla polizia
giudiziaria devono essere considerate prove non discipli-
nate dalla legge, dunque ricondotte al novero codicistico
dell’art.189 c.p.p. In questo senso, è la pregnante valenza
probatoria ed investigativa che caratterizza siffatti f‌ilmati,
idonei ex se ad individuare l’autore del reato, a certif‌icar-
ne l’essenza di "prova atipica" (5).
Prima facie, nella pronuncia in commento, riecheg-
giano di continuo i pregevoli approdi della nota “sentenza
Prisco” alla quale non può che riconoscersi l’indiscusso

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