Le vicende della punibilità

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine451-458
451
Capitolo 36
LE VICENDE DELLA PUNIBILITÀ
Distinzione
dagli ele-
menti es-
senziali
del reato
Nozione
Le condizioni obiettive
di punibilità
1
36
L’art. 44 c.p. prevede le cd. condizioni obiettive di punibilità, disponendo che
“quando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verif‌icarsi di una
condizione, il colpevole risponde del reato, anche se l’evento, da cui dipende
il verif‌icarsi della condizione, non è da lui voluto”.
Le condizioni obiettive di punibilità sono, pertanto, avvenimenti esterni,
successivi o concomitanti al fatto criminoso, dai quali dipende la punibi-
lità del reato (Maggiore). Tali condizioni possono essere causate dall’azione
volontaria o involontaria del colpevole o di terzi e sono situazioni separate
sia dalla condotta criminosa, sia dall’evento tipico.
Le condizioni obiettive di punibilità, quindi:
- sono avvenimenti del mondo esterno, voluti o meno dal soggetto agente;
- sono estranee alla condotta illecita.
Secondo la dottrina prevalente (Fiandaca-Musco, Antolisei), le condizioni
di punibilità presuppongono un reato già perfetto, ossia corrispondente, in
tutti i suoi elementi, al reato previsto dalla norma penale incriminatrice. Ciò
signif‌ica che tali condizioni non integrano il reato, ma rendono solamen-
te applicabile la pena.
Ma quali sono i criteri da utilizzare per distinguere le condizioni di punibi-
lità dagli elementi essenziali del fatto (ossia dagli elementi senza i quali il
reato stesso non esiste)?
A tale proposito, la dottrina prevalente afferma che occorre tenere conto:
- della collocazione dell’elemento all’interno del reato, per cui dovrà esclu-
dersi la sussistenza di una causa obiettiva di punibilità per tutti quegli ele-
menti del reato legati da un nesso di causalità con la condotta criminosa o
da un rapporto psicologico con il reo;
- dell’interesse protetto dalla norma, per cui non costituiscono condizioni
obiettive di punibilità gli eventi nei quali si concretizza la lesione o la messa
in pericolo dell’interesse protetto dalla norma stessa (ad esempio, il “perico-
lo per la pubblica incolumità” nel reato di incendio ex art. 423 c.p.).
Una parte della dottrina (Fiandaca-Musco, Magliaro, Nuvolone), inoltre, di-
stingue tra:

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