Le vicende dell'obbligazione

AutoreStefano Ambrogio
Pagine201-213
201
Capitolo 17
Fatto illecito
Contratto
Le fonti delle obbligazioni
1
LE VICENDE DELL’OBBLIGAZIONE
17
Come ogni rapporto giuridico, le obbligazioni nascono in virtù di determinati
atti o fatti che ne costituiscono il titolo o, come dice l’art. 1173 c.c., la fonte.
In base a tale disposizione, in particolare, le obbligazioni possono derivare
da contratto, da fatto illecito, e da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle
in conformità dell’ordinamento giuridico.
Il contratto è l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere
tra loro un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.). Esso determina
sempre il sorgere di obbligazioni tra le parti: da un contratto di locazione, ad
esempio, sorge l’obbligo per una parte di pagare il canone pattuito e l’obbligo
per l’altra parte di assicurare al conduttore il pacif‌ico godimento del bene.
Al contratto è dedicata la Parte VI di questo volume.
Il fatto illecito è def‌inito dall’art. 2043 c.c. come qualunque fatto doloso o colpo-
so che causa ad un altro soggetto un danno ingiusto. Esso determina il sorgere di
una obbligazione di risarcimento in capo a colui che ha commesso il fatto.
Dei fatti illeciti e della responsabilità di chi li compie si tratterà nel Cap. 30.
L’articolo 1173 c.c. fa, inf‌ine, riferimento ad ogni altro atto o fatto idoneo
a produrre un’obbligazione in conformità dell’ordinamento giuridi-
co, con ciò rinviando ad altre specif‌iche disposizioni del codice civile o di
leggi speciali che affermano, di volta in volta, quando un determinato fatto
o atto è idoneo a far sorgere un’obbligazione.
Il codice civile, in particolare, individua come fonti di obbligazione le promesse
unilaterali, la gestione d’affari altrui, il pagamento dell’indebito, l’arric-
chimento senza causa e i titoli di credito. Di tali fonti parleremo nel Cap. 31.
2L’estinzione delle obbligazioni:
l’adempimento
Il codice non def‌inisce espressamente l’adempimento, ma la sua nozione
può essere agevolmente ricavata dall’art. 1218 c.c., il quale stabilisce che
“il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al
risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è
Altri fatti o
atti

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