DECRETO 27 maggio 2003 - Proroga del trattamento di integrazione salariale e di mobilita', per l'anno 2003, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e per le imprese di vigilanza. (Decreto n. 32413)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilita'; Visto l'art. 7, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1995, anche alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale; Visto l'art. 5, comma 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennita' di mobilita' alle suddette imprese; Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato l'accesso ai surrichiamati trattamenti sino al 31 dicembre 1997; Visto l'art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 2, comma 22 della legge n. 549/1995 continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1998; Visto l'art. 81, comma 3 della legge n. 448/1998 che dispone la proroga, fino al 31 dicembre 1999, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 62, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1999, n. 488 che ha disposto la proroga sino al 31 dicembre 2000 dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e di mobilita', di cui al predetto art. 81, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n.

448; Visto il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346 ed in particolare l'art. 1, comma 6, lettera g); Visto l'art. 78, comma 33, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000; Visto il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito senza modificazioni, dalla legge 2 luglio 2001, n. 248; Visto l'art. 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 30012 del 6 giugno 2001, registrato alla Corte dei conti il 1 agosto 2001 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 5 settembre 2001, con il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2001, il trattamento straordinario di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' per i lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con piu' di cinquanta...

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