DECRETO 23 maggio 2003 - Criteri e modalita' per l'erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. Autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 337; Vista la legge 28 luglio 1980, n. 390; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n.

394; Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1997; Visto il decreto ministeriale 13 ottobre 1997; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368; Vista la legge 17 aprile 2003, n. 82, di conversione del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, a norma della quale, in attesa dell'entrata in vigore della legge di definizione degli ambiti di competenza dello Stato ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, i criteri e le modalita' di erogazione dei contributi alle attivita' dello spettacolo, previsti dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e le aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo sono stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le attivita' culturali non aventi natura regolamentare;

Decreta:

Art. 1.

Validita' Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo ed il conseguente trasferimento della quota del Fondo unico per lo spettacolo riservata alle attivita' circensi e di spettacolo viaggiante.

Art. 2.

Intervento finanziario per le attivita' di spettacolo viaggiante 1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato Amministrazione, eroga contributi ai soggetti che svolgono attivita' di spettacolo viaggiante, in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito Fondo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n.

163, al fine di

  1. favorire il costante rinnovamento dell'offerta dello spettacolo viaggiante italiano e consentire ad un pubblico sempre piu' ampio, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, di accedere alla conoscenza della tradizione dello spettacolo viaggiante; b) promuovere nella produzione dello spettacolo viaggiante la qualita', l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione delle nuove tecniche di intrattenimento; c) sostenere la funzione sociale, ricreativa e pedagogica dell'attivita' di spettacolo viaggiante; d) sostenere la formazione e tutelare le professionalita' in campo tecnico e organizzativo; e) incentivare la circuitazione e la diffusione dell'attivita' di spettacolo viaggiante; f) favorire il rinnovo degli impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali; g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo le iniziative realizzate nelle aree meno servite.

    2. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali, di seguito definito Ministro, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, di seguito definita Commissione, tenendo conto di quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio e del numero delle istanze complessivamente presentate, ripartisce le risorse di cui al comma 1 stabilendo la quota delle risorse da assegnare per i contributi previsti nel successivo art. 4.

    3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro puo' provvedere alla integrazione delle risorse medesime.

    4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968, n. 337, sono considerate attivita' di spettacolo viaggiante le attivita' spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento.

    Non rientrano tra le attivita' di spettacolo viaggiante gli apparecchi automatici e semiautomatici da trattenimento.

    Il carattere di mobilita' dell'attrezzatura sussiste anche se la medesima e' collegata al suolo in modo non precario.

    Art. 3.

    Elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 1. Ai fini dell'erogazione dei contributi e' istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali l'elenco delle attivita' spettacolari, trattenimenti ed attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337.

    2. L'aggiornamento dell'elenco e' effettuato con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, di concerto con il direttore generale della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione.

    Competenti all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nel suddetto elenco, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono le Commissioni di vigilanza.

    3. L'inserimento di nuove attrazioni e' effettuato su presentazione, da parte dei soggetti interessati, di istanza in carta legale, con l'indicazione della denominazione dell'attrazione e delle caratteristiche tecniche, funzionali e dimensionali risultanti da relazione di un professionista abilitato, unitamente ad adeguata documentazione fotografica e tecnica. Deve essere, altresi', allegato il verbale da cui risulti il parere favorevole espresso dalla Commissione di vigilanza di cui al punto precedente, relativamente agli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene.

    4. La modifica della denominazione o della descrizione delle caratteristiche tecniche e funzionali di attrazioni gia' inserite in elenco e' fatta, su presentazione di apposita istanza in carta legale nella quale sono specificati i motivi della richiesta supportati da adeguata documentazione, con le stesse modalita' previste per l'inserimento di nuove attrazioni previo parere favorevole della Commissione.

    5. La cancellazione di attrazioni gia' iscritte avviene sulla base di dati raccolti d'ufficio, o di segnalazioni pervenute dagli operatori del settore o dalle loro associazioni.

    Art. 4.

    Tipologia degli interventi L'Amministrazione eroga i seguenti contributi ai soggetti che svolgano attivita' di spettacolo viaggiante o concorrano al consolidamento ed allo sviluppo della stessa attivita', in base agli stanziamenti destinati al settore dal Fondo

  2. contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti in Italia e all'estero; b) contributi per accertate difficolta' di gestione; c) contributi per acquisti di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali; d) contributi per iniziative promozionali; e) contributi per iniziative assistenziali ed educative.

    Art. 5.

    Criteri generali di attribuzione del contributo 1. Il contributo e' correlato alle voci di costo previste nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art.

    7.

    2. Il contributo non puo' comunque eccedere il disavanzo esposto nel bilancio preventivo e consuntivo dal soggetto beneficiario. A tal fine dovranno essere indicati eventuali ulteriori contributi concessi, a qualsiasi titolo, da parte di altre amministrazioni pubbliche o enti locali.

    3. Il Ministro, ai fini dell'attribuzione del contributo relativo agli interventi finanziari indicati al precedente art. 4, sentita la Sezione competente per le attivita' circensi e lo spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del citato decreto-legge n. 545 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, determina

  3. l'aliquota di intervento finanziario rapportata alla spesa sostenuta per l'acquisto, la ricostituzione e/o l'eventuale ammodernamento degli impianti e delle attrezzature danneggiate o distrutte nonche' il massimale di spesa, e l'aliquota per la definizione del contributo per accertate difficolta' di gestione; b) la percentuale ammissibile delle singole voci di spesa esposte nei bilanci preventivi e consuntivi relativi alle iniziative promozionali, assistenziali ed educative.

    4. Qualora dalla documentazione consuntiva risulti che le spese sostenute sono inferiori a quelle indicate in preventivo, il contributo verra' proporzionalmente ridotto.

    Art. 6.

    Presentazione delle domande e assegnazione 1. Le istanze di ammissione al contributo devono essere presentate all'Amministrazione - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo, entro il termine perentorio, indicato, per ciascuna tipologia di contributo, nei successivi articoli di cui al Titolo II, direttamente o a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

    2. I contributi di cui al precedente art. 3 vengono assegnati con decreto del direttore generale per lo spettacolo dal vivo, sentita la Commissione.

    3. Del contributo assegnato viene data comunicazione al soggetto richiedente.

    4. E' istituito presso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo un elenco dei soggetti assegnatari dei contributi.

    Art. 7.

    Valutazione quantitativa 1. Per le attivita' di spettacolo viaggiante sono valutabili i costi concernenti l'acquisto di macchinari, l'attivita' di promozione, educativa ed...

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