CIRCOLARE 1 dicembre 2009, n. 114 - Norme di sicurezza per le attivita'' di spettacolo viaggiante. Chiarimenti e indirizzi applicativi. (09A14615)

Ai sigg.ri prefetti della

Repubblica

Ai sigg.ri commissari del Governo per le province di Trento e Bolzano e, per conoscenza

Al sig. presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

Il 12 dicembre del corrente anno entreranno in vigore le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 18 maggio 2007, recante le norme di sicurezza per le attivita' di spettacolo viaggiante.

La complessita' della disciplina in argomento, che investe tanto le nuove attivita' quanto quelle gia' esistenti, e il coinvolgimento sia degli enti locali, chiamati al rilascio dei provvedimenti autorizzativi, sia delle SS.LL., quali responsabili delle Commissioni provinciali di pubblico spettacolo, hanno reso necessario l'emanazione della presente circolare esplicativa. La medesima e' stata strutturata anche tenendo conto delle richieste avanzate dagli operatori del settore e dall'ANCI.

Al fine di rendere le disposizioni della circolare pienamente intellegibili, anche per gli aspetti squisitamente tecnici ed amministrativi nonche' per facilita' di lettura, si e' ritenuto opportuno articolarne il testo in modo tale che i chiarimenti forniti siano preceduti, in appositi riquadri, dai corrispondenti articoli del decreto ministeriale in esame.

Prima di analizzare gli articoli di interesse, si evidenziano, di seguito, le particolari esigenze in base alle quali e' stato adottato il decreto ministeriale 18 maggio 2007:

superare la condizione determinata dal decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 1997 recante la sospensione dell'attuazione delle disposizioni di cui all'allegato VII, punto 7.7, della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimenti, approvata con decreto ministeriale 19 agosto 1996, sino all'emanazione di specifica normativa sulla sicurezza dei circhi equestri e per lo spettacolo viaggiante;

supportare le Commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e intrattenimento nei nuovi compiti loro affidati dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in merito all'accertamento degli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione delle nuove tipologie di attrazione nell'elenco di cui all'art. 4, della legge 18 marzo 1968, n. 337;

aggiornare il quadro normativo cogente in un settore che, negli ultimi anni, ha visto, fra l'altro, l'emanazione di importanti norme tecniche di riferimento tra le quali:

UNI EN 13814:2005 - Fairground and amusement park machinery and structures - Safety (che ha sostituito la UNI 10894:2000);

UNI EN 13782:2006 - Strutture temporanee - Tende - Sicurezza(che ha sostituito la UNI 10949:2001);

UNI EN 1069:2002 - Acquascivoli di altezza uguale o maggiore di 2 m - Requisiti di sicurezza e metodi di prova;

UNI EN 14960:2007 - Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova (Inflatable play equipment - Safety requirements and test metodo);

Serie UNI EN 1176 - Attrezzature per aree da gioco (Play ground equipment).

Art. 1

Scopo e campo di applicazione

L'art. 1 individua l'ambito di applicazione.

Il comma 1, dell'art. 1, dispone testualmente:

1. Il presente decreto ha lo scopo di fissare i requisiti da osservare, ai fini della sicurezza, per le attivita' dello spettacolo viaggiante come individuate dalla legge 18 marzo 1968, n. 337

.

Al riguardo, si precisa che:

l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 ha istituito «presso il Ministero del turismo e dello spettacolo un elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l'indicazione delle particolarita' tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione».

Il primo elenco «tipologico» delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, ai sensi del citato art. 4, e' quello riportato nel decreto interministeriale 23 aprile 1969.

Ad esso si sono succeduti nel tempo, come previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, gli aggiornamenti, a seguito degli inserimenti nell'iniziale elenco di nuove attrazioni, mediante decreti emanati dal Ministero per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministero dell'interno.

A tutt'oggi, dopo quello iniziale del 23 aprile 1969, i successivi decreti interministeriali emessi, sono nell'ordine, i seguenti: decreto ministeriale 22 luglio 1981, decreto ministeriale 10 gennaio 1985, decreto ministeriale 1° giugno 1989, decreto ministeriale 10 novembre 1990, decreto ministeriale 10 aprile 1991, decreto ministeriale 9 aprile 1993, decreto ministeriale 23 luglio 1997, decreto ministeriale 8 maggio 2001, decreto ministeriale 7 gennaio 2002, decreto ministeriale 20 marzo 2003, decreto ministeriale 29 ottobre 2003, decreto ministeriale 28 febbraio 2005, decreto ministeriale 10 marzo 2006 e decreto ministeriale 7 novembre 2007;

in base al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e alle successive integrazioni, le attivita' dello spettacolo viaggiante sono classificate in 6 sezioni, cosi' definite:

Sezione I - Piccole, medie e grandi attrazioni;
Sezione II - Balli a palchetto o balere;
Sezione III - Teatri viaggianti;
Sezione IV - Circhi equestri;
Sezione V - Esibizioni moto-auto acrobatiche;
Sezione VI - Spettacolo di strada (nuova sezione introdotta dal decreto ministeriale 28 febbraio 2005);

la sicurezza delle attivita' dello spettacolo viaggiante, oltre al requisito antincendio, ed in particolare alla pubblica incolumita' in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 139/2006, riguarda anche gli altri requisiti di solidita', sicurezza e igiene, anche ai fini della prevenzione degli infortuni, in relazione a quanto previsto dagli articoli 141 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (in seguito indicato con l'acronimo T.U.L.P.S.), cosi' come modificati dall'art. 4, comma 1, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, relativamente alle verifiche e ai controlli affidati alle previste Commissioni di vigilanza;

il decreto ministeriale 18 maggio 2007 ha, come campo di applicazione, le attivita' dello spettacolo viaggiante inserite o da inserire nell'apposito elenco di cui al decreto interministeriale 23 aprile 1969 e successivi aggiornamenti. Sono, pertanto, da ritenersi esclusi dal campo di applicazione del decreto 18 maggio 2007 gli altri giochi, attrezzature e strutture, sia fissi che mobili, presenti nei parchi di divertimento ma che, al momento, non risultano compresi nel suddetto elenco tipologico; tra questi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si ricordano gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento per il gioco lecito o elettromeccanici (richiamati nell'art. 4, comma secondo, della legge 18 marzo 1968, n. 337), le aree gioco per bambini, le pareti da arrampicata, le passerelle, le tribune, ecc. Al riguardo e' dunque utile ricordare che, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, la Commissione di vigilanza, ai fini delle previste verifiche, deve comunque acquisire, ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

Il comma 2, dell'art. 1, dispone:

2. Resta fermo, ai soli fini della prevenzione incendi, quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1996 e successive modifiche ed integrazioni per le attivita' dello spettacolo viaggiante comprese fra i locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del medesimo decreto ministeriale.

;

alcune attivita' dello spettacolo viaggiante (per esempio, i teatri viaggianti, i circhi equestri) rientrano fra i locali di pubblico spettacolo di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 19 agosto 1996; alle stesse pertanto, oltre alle norme di cui al decreto ministeriale 18 maggio 2007, si applicano anche le norme di cui al suddetto decreto ministeriale 19 agosto 1996.

Art. 2

Definizioni

L'art. 2, comma 1, elenca le definizioni e, in particolare, dalla lettera a) alla lettera d) dispone quanto segue:

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) attivita' di spettacolo viaggiante: attivita' spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tali attivita' sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;

b) attrazione: singola attivita' dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.);

c) attivita' esistente: attivita' di spettacolo viaggiante compresa per tipologia nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337 e posta in esercizio sul territorio nazionale prima della entrata in vigore del presente decreto;

d) parco di divertimento: complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago...

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