Disposizioni concernenti l'uso, in durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 24 gennaio 2001 Disposizioni concernenti l'uso, in durata e la foggia del vestiario e dell'equipaggiamento

in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.

TITOLO I (Tipi e Modalita' d'uso delle uniformi)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante "Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria", con particolare riferimento all'articolo 7, comma 4, ove e' previsto che con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' di uso delle stesse; Atteso che, ai sensi dell'articolo 16 della legge 01 aprile 1981, n. 121, e dell'articolo 1, comma 3, della predetta legge n. 395/1990, il Corpo di polizia penitenziaria, ferme restando le proprie attribuzioni, fa parte delle Forze di polizia; Ritenuto che la materia delle uniformi debba essere disciplinata tenendo conto che il Corpo di polizia penitenziaria e' composto da personale maschile e femminile suddiviso nella qualifica dirigenziale e nei ruoli dei direttivi ordinari e speciali, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli agenti e degli assistenti, e puo' svolgere attivita' sportiva e costituire una propria banda musicale; Visto il decreto ministeriale 07 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 209 del 06 settembre 1993, e successive modificazioni, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, nonche' i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 63/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 76 del 01 aprile 1999, recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria"; Visto il decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, emanato ai sensi dell'articolo 88, comma 2, del decreto Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, con il quale e' stata individuata l'uniforme di tipo storico della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 2000, n. 146, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 132 del 08 giugno 2000, concernente - tra l'altro - l'istituzione del ruolo direttivo ordinario e del ruolo direttivo speciale del Corpo di polizia penitenziaria; Considerata l'opportunita' di rideterminare le caratteristiche, la foggia, l'uso ed i tempi di durata degli effetti di vestiario in dotazione agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria;

DECRETA:

In attuazione dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 395/1990, le caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso sono stabiliti dalle nuove norme contenute nei seguenti articoli e nelle tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto.

Art. 1 (Uniforme)

  1. L'uniforme degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e' costituita da un insieme organico di vestiario, di equipaggiamento e di accessori aventi specifica denominazione e realizzati in modo da soddisfare le esigenze di funzionalita' e di identificazione.

  2. L'uniforme, disciplinata secondo le modalita' d'uso previste dal presente decreto, e'

    1. ordinaria con le caratteristiche per gli specifici servizi; b) di rappresentanza; c) da cerimonia; d) di tipo storico, individuata secondo le modalita' di cui all'articolo 88, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; 3. L'uniforme e' in dotazione esclusiva al personale in attivita' di servizio.

    Art. 2 (Acquisto, fornitura e rinnovo dell'uniforme nonche' di effetti per l'espletamento di particolari servizi)

  3. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede, imputando le spese ai propri capitoli di bilancio, all'acquisto, alla fornitura ed al rinnovo delle uniformi degli appartenenti ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, degli allievi dell'Istituto superiore di studi penitenziari e delle Scuole di formazione e di aggiornamento del personale, nonche' degli effetti di vestiario per l'espletamento di particolari servizi. La fornitura a carico dell'Amministrazione di alcuni capi di vestiario o di equipaggiamento e' esclusa laddove espressamente indicato nelle tabelle allegate al decreto.

  4. Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria sono provvisti di libretto, anche di tipo elettronico o informatico, sul quale - a cura dei competenti organi - vengono annotate le assegnazioni degli effetti di vestiario, di equipaggiamento e degli accessori nonche' i rinnovi per scadenza dei periodi previsti dalle istruzioni emanate in materia, o per qualsiasi altro titolo. Il rinnovo degli effetti di vestiario, fermi restando i periodi minimi di durata, e' subordinato all'accertamento del deterioramento degli stessi capi e alla loro dichiarazione fuori uso.

  5. Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria provvede alla sostituzione degli effetti di cui al comma 2, non piu' utilizzabili per sopravvenute modificazioni somatiche ed al rinnovo degli stessi deteriorati per causa di servizio.

  6. Quando il deterioramento avviene prima della scadenza dei periodi minimi di durata, per colpa dell'interessato, l'Amministrazione provvede al rinnovo anticipato con addebito della quota corrispondente al minor tempo per il quale l'oggetto e' rimasto in uso, salvo che l'inservibilita' dipenda da eccezionali cause inerenti il servizio, ovvero da altre cause di forza maggiore.

  7. All'atto della cessazione dal servizio, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria restituiscono all'Amministrazione l'uniforme, gli effetti di vestiario, di equipaggiamento e gli accessori, se caratterizzanti l'uniforme.

    Art. 3 (Uso dell'uniforme - prescrizioni, facolta', esenzioni)

  8. Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, durante il servizio di istituto, indossa l'uniforme secondo le modalita' previste dal decreto.

  9. Svolge servizio di istituto in abito borghese solo se autorizzato, ovvero se adibito a servizi che per loro natura non possono essere espletati in uniforme, secondo direttive impartite dall'Amministrazione centrale o periferica.

    Art. 4 (Modalita' d'uso dell'uniforme)

  10. Il personale appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria indossa l'uniforme ordinaria descritta nelle tabelle 1 - 2 - 9 - 10 - 12 - 13.

  11. Per ciascuna attivita' e' indossata l'uniforme prevista dalle corrispondenti tabelle.

  12. L'uniforme da cerimonia, di cui alle tabelle 29 - 29 bis - 30 - 30 bis - 31 - 31/A - 31/B - 31/C, e' indossata nelle circostanze in cui ne e' previsto l'uso.

  13. Al personale della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e', altresi', assegnata l'uniforme di tipo storico di cui alla tabella 11. Tale uniforme e' indossata nelle manifestazioni celebrative della festa nazionale della Repubblica, dell'annuale del Corpo di polizia penitenziaria e nelle altre manifestazioni celebrative - a carattere militare o civile - alle quali partecipano altri reparti o bande in uniforme storica. E' indossata, inoltre, in ogni altra circostanza su specifica disposizione del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

  14. L'uso delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria nelle varie circostanze e' stabilito sulla base del Regolamento per la disciplina delle uniformi dello Stato Maggiore della Difesa. La data del cambio stagionale delle uniformi e' fissata dal Comando militare e disposta dal Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria territorialmente competente.

  15. Con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' autorizzato l'adeguamento tecnico-funzionale dei capi di vestiario - equipaggiamento, nonche' le loro modalita' d'uso, per specifiche esigenze connesse ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria.

    Art. 5 (Autorizzazioni)

  16. Le autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 2, sono concesse dai Dirigenti Responsabili degli uffici periferici dell'Amministrazione penitenziaria.

  17. L'uso dell'uniforme per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le Direzioni generali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' disciplinato da specifiche disposizioni diramate dal Capo del dipartimento.

    Art. 6 (Cura dell'uniforme)

  18. L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria indossa l'uniforme con proprieta', dignita' e decoro.

  19. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, si applicano sull'uniforme solo distintivi, insegne, decorazioni, nastrini, fregi ed altri emblemi autorizzati dall'Amministrazione.

  20. Gli effetti o altri oggetti costituenti parte dell'uniforme non si indossano quando si e' in abito borghese.

    Art. 7 (Vigilanza e sanzioni)

  21. I superiori sono tenuti, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, a fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto.

  22. Le violazioni alle predette disposizioni sono sanzionate a norma del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.

    Art. 8 (Risarcimento danni al vestiario)

  23. Il personale autorizzato ad espletare le proprie mansioni in abiti borghesi, che subisca un danno ai propri effetti di vestiario, puo' chiedere all'Amministrazione, con documentata istanza, il relativo risarcimento, qualora il fatto sia avvenuto per dimostrati e diretti motivi di servizio.

    TITOLO II (Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti alla polizia penitenziaria)

    Art. 9 (Uniforme ed equipaggiamento di prescrizione)

  24. Le caratteristiche delle uniformi, degli oggetti particolari di vestiario, nonche' dell'equipaggiamento, sono descritte nelle allegate tabelle costituenti parte integrante del decreto.

    Art. 10 (Integrazioni di effetti di...

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