DELIBERAZIONE 10 aprile 2002 - Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE. (Deliberazione n. 3)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodota', presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice-presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott.

Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l'art. 25 della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 secondo cui i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione adeguato, secondo quanto previsto nel paragrafo 2 del medesimo articolo; Visto l'art. 26 della predetta direttiva il quale individua alcune deroghe al menzionato principio, prevedendo anche che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate; Visto il comma 4 del medesimo art. 26 sulle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo; Vista la decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 6/52 del 10 gennaio 2002) secondo la quale alcune clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi, in caso di trasferimento di dati personali a responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, a norma degli articoli 17, paragrafo 3, e 26, paragrafo 2, della direttiva 95/46/CE; Considerato che gli Stati membri europei devono adottare le misure necessarie per conformarsi alla decisione della Commissione, ai sensi del paragrafo 4 del citato art. 26 della direttiva; Visto l'art. 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 28 dicembre 2001, n.

467, secondo cui il trasferimento dei dati personali all'estero puo' avvenire

  1. qualora l'ordinamento dello Stato di destinazione o di transito dei dati assicuri un livello di tutela delle persone adeguato; b) oppure, qualora ricorra uno dei casi...

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