DELIBERAZIONE 27 maggio 2010 - Autorizzazione al trasferimento di dati personali del territorio dello Stato verso Paesi non appartenenti all''Unione europea, effettuati in conformita'' alle clausole contrattuali tipo, di cui all''allegato alla decisione della Commissione europea del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE. (10A07531)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE

DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan, componente, e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale;

Visto l'art. 25 della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, secondo il quale i dati personali possono essere trasferiti in un Paese non appartenente all'Unione europea qualora il Paese terzo garantisca un livello di protezione considerato adeguato alla luce dei criteri indicati al paragrafo 2 del medesimo articolo;

Visto l'art. 26 della predetta direttiva il quale, prevedendo alcune deroghe al menzionato principio, stabilisce che uno Stato membro possa autorizzare un trasferimento o una categoria di trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo che non garantisce un livello di protezione adeguato, qualora il titolare del trattamento presenti garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi, risultanti anche da clausole contrattuali appropriate;

Visto il paragrafo 4 del medesimo art. 26, relativo alle decisioni della Commissione europea in materia di clausole contrattuali tipo;

Rilevato che la Commissione europea, con la decisione del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 6/52 del 10 gennaio 2002), ha individuato alcune clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che costituiscono garanzie sufficienti per la tutela della vita privata e dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi, in caso di trasferimento di dati personali verso responsabili del trattamento stabiliti in Paesi terzi che non assicurano un adeguato livello di protezione;

Considerato che la Commissione europea con decisione del 5 febbraio 2010, n. 2010/87/UE (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee L 39/5 del 12 febbraio 2010), ha abrogato la decisione della Commissione n. 2002/16/CE e ha individuato un nuovo insieme di clausole contrattuali tipo, allegate alla medesima decisione, che, secondo la Commissione, costituiscono anch'esse garanzie sufficienti ai fini della tutela della riservatezza, dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone, nonche' per l'esercizio dei diritti connessi in caso di trasferimento di dati personali verso Paesi terzi ai sensi della direttiva 95/46/CE (considerando 7 e art. 1 della decisione n. 2010/87/UE);

Rilevato che la decisione della Commissione riguarda i trasferimenti di dati effettuati a partire dal territorio dello Stato da un titolare del trattamento avente sede nella Unione europea (soggetto esportatore) ad un responsabile del medesimo trattamento (soggetto importatore)...

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