DECRETO 24 gennaio 2011 - Modalita'' tecniche per il versamento delle tariffe e la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194. (11A05406)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;

Visti, in particolare gli articoli 10, comma 1 e 12, comma 1 del predetto decreto, i quali prevedono, rispettivamente, che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze vengano individuate le modalita' tecniche di versamento delle tariffe e definita la modulistica per la rendicontazione delle somme riscosse ai sensi del medesimo decreto;

Visto il Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformita' alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali,

Decreta:

Art. 1

  1. L'ammontare delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, di seguito denominato "decreto legislativo", e' determinato dai competenti servizi delle Aziende sanitarie locali mediante la compilazione dell'apposita bolletta contenente le indicazioni riportate nell'allegato 1, relativamente alla specifica attivita' svolta dall'operatore del settore interessato, tenendo conto delle avvertenze in essa contenute e nelle misure previste dagli allegati al decreto legislativo.

  2. Le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla applicazione da parte delle Aziende sanitarie locali delle tariffe di cui al comma 1.

    Art. 2

  3. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A del decreto legislativo, dalla sezione 1 alla sezione 5, sono versati dall'operatore del settore interessato su conto corrente postale intestato all'azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalita' analoga stabilita con disposizioni regionali prima dell'effettuazione delle prestazioni.

  4. E' possibile applicare il criterio del conto a scalare; in tal caso l'operatore del settore interessato versa in anticipo un importo calcolato dalla Azienda sanitaria locale sulla base della previsione della tariffazione per un periodo concordato con l'operatore stesso, scalando gli importi dovuti di volta in volta in rapporto all'attivita' di controllo; in caso di insufficienza o di esaurimento degli importi versati ai fini dei successivi controlli, l'operatore del settore interessato provvede al reintegro del conto, in via anticipata rispetto all'effettuazione dei controlli stessi.

  5. Quando e' adottato il criterio del conto a scalare di cui al comma 2 e l'operatore del settore interessato cessa l'attivita', l'Azienda sanitaria locale restituisce gli importi residui sul conto.

  6. Gli importi delle tariffe di cui all'allegato A, sezione 6 del decreto legislativo, sono versati entro il 31 gennaio di ogni anno sul conto corrente postale intestato all'Azienda sanitaria locale competente per territorio o con altra modalita' analoga, stabilita con disposizioni regionali.

  7. Le somme affluite sul conto corrente postale intestato all'Azienda sanitaria locale competente per territorio o riscosse con altra modalita' analoga stabilita con disposizioni regionali devono essere contabilizzate con periodicita' trimestrale in un capitolo delle entrate correnti da istituire allo scopo nel bilancio dell'Azienda sanitaria locale o sulla corrispondente voce del conto economico; gli importi scalati dalle somme versate in anticipo sono contabilizzate nel capitolo di entrata o sulla corrispondente voce del conto economico solo al momento in cui viene scalato l'importo dovuto; gli importi eccedenti la tariffa devono rimanere invece sul conto corrente a disposizione...

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