DECRETO 9 aprile 2009 - Sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L''Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009. (09A04323)

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonche' delle finanze;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo, in conseguenza dei gravi eventi sismici verificatisi in pari data;

Considerato che, a seguito dei citati eventi, per i soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila sussiste l'impossibilita' di rispettare le scadenze di legge concernenti gli adempimenti degli obblighi tributari, ferma l'eventuale rilevazione di analogo impedimento per altri comuni della regione Abruzzo;

Ritenuta la necessita' di sospendere i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dal 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009;

Decreta:

Art. 1.

  1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualita' di sostituti d'imposta, che, alla data del 6 aprile 2009, avevano la residenza nel territorio della provincia di L'Aquila, sono sospesi dalla stessa data del 6 aprile 2009 al 30 novembre 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari, scadenti nel medesimo periodo. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', nei confronti dei soggetti, anche in qualita'...

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