DECRETO 20 luglio 2011 - Attuazione dell''articolo 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano. (11A10809)

IL MINISTRO

DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale;

Visto l'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che le quote di proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli articoli 69, 70 e 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a decorrere dal 1° gennaio 2011, sono riversate dalla struttura di gestione individuata dall'art. 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per i tributi oggetto di versamento unificato e di compensazione e dai soggetti a cui affluiscono, per gli altri tributi, direttamente alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano sul conto infruttifero, intestato ai medesimi enti, istituito presso la tesoreria provinciale dello Stato, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione e le Province autonome;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello F23 per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni e altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' la determinazione delle modalita' per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale e' affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 21ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalita' tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 prot. 2007/160612, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 7 novembre 2007, avente ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia Entrate il 3 giugno 2010,ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 EP), che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Vista l'intesa espressa dalla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, con nota prot. n. 0009216/P del 5 luglio 2011, dalla Provincia autonoma di Trento con nota prot. n. 5016/406579/611/5.3.1-42-10 del 5 luglio 2011 e dalla Provincia autonoma di Bolzano con nota prot. n. 1.14.01/383669 del 4 luglio 2011;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Art. 1

Oggetto del provvedimento

  1. Con il presente decreto sono definite:

    1. le modalita' ed i criteri contabili per l'imputazione diretta, sui conti infruttiferi ordinari intestati alla Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, alla Provincia autonoma di Trento ed alla Provincia autonoma di Bolzano, istituiti presso le tesorerie dello Stato, delle quote di gettito erariale spettanti a detti enti;

    2. le tipologie delle entrate erariali che, nelle more dell'individuazione delle modalita' di attribuzione diretta, continueranno ad essere corrisposte ai citati enti mediante trasferimento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato;

    3. le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito delle compensazioni operate dai contribuenti, ai sensi del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 24;

    4. le forme di compensazione delle anticipazioni effettuate a seguito dell'erogazione dei rimborsi fiscali.

  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, anche alle quote di gettito erariale riscosse ed alle compensazioni esercitate attraverso sistemi di pagamento che verranno in futuro sviluppati.

    Art. 2

    Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23

  3. A decorrere dal 1° settembre 2011 la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e' effettuata dagli agenti della riscossione competenti per il territorio delle citate Province autonome, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.

  4. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo, si rimanda alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto, del quale costituisce parte integrante.

  5. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.

    Art. 3

    Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso i modelli F24 ed F24 EP

  6. A decorrere dal 1° settembre 2011, ove non diversamente disposto nel seguito del presente decreto, la ripartizione in favore della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e delle Province autonome di Trento e di Bolzano delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 EP), di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, e' effettuata dalla struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti, ovvero del luogo in cui e' avvenuto il versamento, mediante accredito diretto delle relative somme sui conti infruttiferi ordinari, intestati a ciascuno dei suddetti enti, istituiti presso le tesorerie dello Stato.

  7. Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento, di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri:

    1. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui sono aperti il conto di tesoreria unica ovvero la contabilita' speciale dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica che ha eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti pubblici e dalle amministrazioni dello Stato titolari di conti presso la tesoreria centrale, il luogo di riscossione e' individuato in base alla provincia corrispondente al domicilio fiscale dell'ente;

    2. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e' stata presentata la delega modello F24;

    3. per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 telematico, il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la provincia ove ha sede la filiale della banca ovvero l'ufficio postale, individuati dal corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui e' aperto il conto corrente di addebito del...

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