Tassa rifiuti: verificare sempre le riduzioni che possono essere disposte dai singoli Comuni - Altri argomenti

AutoreFonte Confedilizia
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Il D.L.vo n. 507/93 dispone all'art. 66 che la tassa per la nettezza urbana «può essere ridotta di un importo non superiore ad un terzo nel caso di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività».

La norma prosegue aggiungendo che la predetta tassa può essere ridotta (sempre con apposita decisione del Comune) anche in due altre ipotesi. In particolare, nella misura massima di un terzo nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale, e per un importo non superiore al 30% nei confronti di «agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale».

Infine, il successivo art. 67 completa la disciplina in argomento prevedendo espressamente che oltre «alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni».

Abbiamo ritenuto opportuno ricordare queste norme, per evidenziare l'importanza di verificare sempre le disposizioni in tema di tassa rifiuti adottate dai singoli Comuni, onde non perdere l'occasione di poter usufruire delle eventuali riduzioni (o esenzioni) da essi previste.

Le previsioni in questione non valgono necessariamente anche nei casi di costituzione della tariffa rifiuti (allorché bisognerà verificare le decisioni comunali nelle singole fattispecie).

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