La verifica alle imprese da parte dei funzionari doganali

AutoreGaetano Nanula
Pagine213-237
CAPITOLO QUATTORDICESIMO
LA VERIFICA ALLE IMPRESE
DA PARTE DEI FUNZIONARI DOGANALI
S: 1. Posizione del problema; 2. I procedimenti semplificati per
l’accertamento dei diritti doganali; 3. Il procedimento indiretto; 4.
Le facoltà della Dogana; 5. Possibili difficoltà nell’efficienza del
controllo doganale; 6. Immedesimazione del procedimento di accer-
tamento in un procedimento di repressione; 7. Il problema della du-
plicazione degli interventi presso le imprese; 8. Considerazioni sugli
aspetti tecnici del controllo doganale; 9. Il controllo dell’impresa nei
suoi aspetti globali; 10. La verifica ai fini doganali come aspetto di
una teoria generale della verifica fiscale alle imprese; 11. Il metodo
del controllo incrociato; 12. La collaborazione degli organi doganali
esteri; 13. La mutua assistenza doganale nell’ambito dell’Unione Eu-
ropea; 14. Conclusioni
1. Posizione del problema
Stabiliscono gli artt. 12 e 13 del D. Lgs. 8 novembre 1990, n.
374, che le imprese industriali, commerciali ed agricole, la cui
attività è alimentata da frequenti arrivi di merci dall’estero, pos-
sono essere autorizzate a prescindere dalla presentazione delle
merci stesse alla dogana del luogo di destinazione ed a disporne
subito dopo l’arrivo, secondo la destinazione doganale pressa-
ta, compresa l’importazione denitiva.
214 La verifica fiscale alle imprese
A tal ne le imprese stesse, all’atto dell’arrivo a destinazio-
ne delle merci, possono anche procedere alla rimozione degli
eventuali sigilli che assicurano agli eetti doganali l’identità e
l’integrità dei colli, dei contenitori e dei veicoli.
In questi casi, il procedimento di accertamento dell’imposta
è eseguito attraverso l’esame delle scritture e delle contabilità
aziendali che le imprese sono tenute a mettere a disposizione
degli organi doganali ovvero attraverso apposite contabilità ri-
chieste dagli organi medesimi.
Resta però in ogni caso salva la facoltà della dogana di inter-
venire all’atto dell’arrivo delle merci, “con o senza preavviso”;
qualora sia preavvisata dell’intervento della dogana, l’impresa
deve astenersi da ogni manomissione o manipolazione del ca-
rico.
La dogana, inne, “può altresì procedere a saltuari controlli
delle scritture e delle contabilità nonché eseguire, tenuto conto
dei procedimenti di lavorazione, dei coecienti di rendimento,
dei quantitativi di prodotti ottenuti e di altri elementi, riscon-
tri tecnici presso i depositi o stabilimenti del titolare dell’auto-
rizzazione diretti a stabilire l’eettiva consistenza qualitativa e
quantitativa delle merci introdotte”.
Analoga procedura semplicata è poi prevista per le opera-
zioni doganali relative a merci in esportazione.
Stabiliscono infatti gli artt. 14 e 15 del citato D. Lgs. che le
imprese industriali, commerciali ed agricole che eettuano fre-
quenti spedizioni all’estero di merci in esportazione, possono
essere autorizzate a provvedere a tali spedizioni prescindendo
dalla presentazione della dichiarazione doganale e delle merci
alla dogana del luogo di partenza.
I documenti doganali che devono scortare le singole spedizio-
ni sono redatti direttamente dall’impresa autorizzata, median-
te l’uso di modelli preventivamente vidimati e numerati dalla
dogana. Sulla base del contenuto di tali modelli, al momento
della spedizione delle merci, l’impresa autorizzata compila poi
la dichiarazione doganale.

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