Velocitá: Per una Interpretazione Sistematica Dell'Art. 4 L. 168/2002

AutoreCristiano Bruno
CaricaDottore in giurisprudenza - Ufficio contenzioso Polizia municipale Treviso
Pagine1009-1012

Page 1009

L'art. 4 L. 168/2002 sui dispositivi di rilevamento «a distanza» delle violazioni, (principalmente, in materia di velocità) presenta indubbiamente molteplici e delicate questioni interpretative su cui la stessa Corte di cassazione esita a pronunciarsi.

Vale quindi la pena, vista la perenne attualità delle problematiche che continuano a scaturire dalla sua applicazione, tornare sull'argomento 1 e tentare di dare una interpretazione sistematica della norma in commento, che ne colga la portata veramente innovativa ed aiuti a decifrare il senso delle più recenti decisioni giurisprudenziali in materia.

@1. Che cosa significa rilevamento «a distanza» delle violazioni.

Il primo quesito cui occorre provare a dare risposta è il seguente: quali sono i dispositivi «finalizzati al rilevamento a distanza» cui allude il primo comma della norma in esame? In particolare, perché il legislatore impiega la locuzione «a distanza» per connotare la finalità d'impiego delle apparecchiature di controllo?

L'interprete più avveduto noterà infatti che qual siasi violazione (perfino un divieto di sosta) viene di norma rilevata «a distanza» più o meno variabile dal veicolo che commette l'infrazione, a meno che l'accertatore non si trovi a bordo del mezzo medesimo, versandosi però in questo caso in una ipotesilimite.

Ed allora: si deve considerare del tutto pleonastico l'uso di tale locuzione oppure voleva il legislatore, attraverso il riferimento in esame, alludere ad una particolare modalità di impiego (o «finalizzazione», per riprendere il gergo testuale) dei dispositivi in questione?

In proposito, deve preliminarmente escludersi il pregiudizio tutt'ora diffuso tra gli operatori di polizia secondo cui la norma in commento riguarderebbe i soli dispositivi destinati ad operare «in sede fissa», senza la presenza degli operatori.

La disposizione contempla sicuramente tanto l'ipotesi in cui i dispositivi a distanza vengano installati e siano destinati a funzionare senza gli operatori, quanto l'ipotesi in cui glistessi siano utilizzati direttamente dagli organi accertatori, come si ricava in modo lampante dal comma 3 della disposizione, nel cui ambito, anzi, la possibilità di utilizzazione degli strumenti senza la presenza o il diretto intervento degli agenti appare costituire una ipotesi meramente residuale.

La particolarità d'impiego significata dalla locuzione «a distanza» va allora ricercata altrove ed in altro modo individuata, attraverso, cioè, una lettura sistematica della disposizione.

Conviene forse partire, ai nostri fini, dall'ultimo comma dell'articolo, secondo cui «nelle ipotesi in cui vengano utilizzati i mezzi tecnici o i dispositivi di cui al presente articolo non vi è l'obbligo di contestazione immediata».

Perché il legislatore nell'ipotesi di utilizzo dei dispositivi di cui al presente articolo, id est dei dispositivi «finalizzati al rilevamento a distanza», avrebbe sancito l'eliminazione dell'obbligo di contestazione immediata?

È ragionevole supporre che così sia stato stabilito in quanto nelle ipotesi suddette la contestazione immediata risulta, secondo il legislatore, inopportuna e pericolosa.

In altre parole, prescrivendo l'articolo 200 c.s. in via di principio che «la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata», l'art. 4 L. 168/2002 non avrebbe fatto altro che ti pizzare delle ipotesi derogatorie alla regola generale, ulteriori rispetto a quelle già previste (all'epoca in cui nasceva la norma) dall'articolo 384 del regolamento del codice stradale 2.

@2. Il significato della finalizzazione al rilevamento a distanza come desumibile dall'esame del secondo comma.

Se quanto sopra è vero, nel corpo dell'articolo in esame deve allora trovarsi il riferimento ai parametri concreti in base ai quali la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT