Velocità

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Rassegna
di giurisprudenza
Velocità
SOMMARIO
a. Obbligo di regolare la velocità; a-1) Valutazione giudiziale
della velocità. a-2) Fattispecie varie. a-3) Ostacoli improv-
visi. b. Obbligo di ridurre particolarmente la velocità; b-1)
Curve. b-2) Intersezioni. b-3) Scuole. b-4) Passaggi stretti
o ingombrati. b-5) Circolazione in ore notturne. Incroci tra
veicoli. b-6) Visibilità limitata o insuff‌iciente. b-7) Centri
abitati. b-8) Incrocio malagevole fra i veicoli. b-9) Attraver-
samento di pedoni. c. Gare di velocità.
a. Obbligo di regolare la velocità
La sentenza di merito che individui la causa di un sinistro
stradale in una imprevedibile insidia (nella specie costituita da
una grossa chiazza d’acqua formatasi sulla sede stradale per la
perdita di un impianto irriguo sito in prossimità della stessa) e
che, avendo esclusa la presenza di condizioni determinanti, a
norma dell’art. 102 secondo comma dell’abrogato codice della
strada, l’obbligo di moderare particolarmente la velocità, o il su-
peramento dei limiti in vigore, consideri come non pericolosa e
svaluti sotto il prof‌ilo causale la velocità tenuta dal veicolo, pur
avendone accertato il livello non particolarmente moderato non
è censurabile sotto il prof‌ilo della contraddittorietà atteso che il
criterio di valutazione della velocità pericolosa è collegato, dal
primo comma del cit. art. 102, all’obbligo fatto al conducente
di fronteggiare qualsiasi evenienza rientrante nella prevedibilità
degli eventi, ed è pertanto incompatibile con il carattere di im-
prevedibilità proprio dell’insidia stradale. * Cass. civ., sez. III, 20
giugno 1997, n. 5539, Consorzio irriguo di Dro c. Soc. Occoffer
ed altri, in questa Rivista 1998, 45. [RV505336]
Non sussiste contraddizione tra l’assoluzione dall’addebito di
aver superato il limite di velocità e la ritenuta velocità non parti-
colarmente moderata. L’art. 102 c.s. non esige tanto il rispetto di
un particolare limite di velocità, considerato appunto nell’art. 103,
bensì l’adozione di una velocità adeguata alle condizioni contin-
genti (comma primo), ed altresì «particolarmente moderata» nei
tratti di strada a visuale non libera e nelle curve, nelle forti discese,
nelle ore notturne, nell’attraversamento degli abitati (comma se-
condo); lo stesso art. 102, al comma terzo, impone ai conducenti
di rallentare la velocità, e occorrendo anche di fermarsi, quando
i pedoni che si trovino sul percorso tardino a scansarsi. * Cass.
pen., sez. IV, 27 aprile 1991, n. 4745 (ud. 18 gennaio 1991), Cavina.
La velocità dei veicoli deve essere sempre commisurata alle
condizioni di visibilità, del traff‌ico, della strada e del veicolo,
così da consentire in ogni caso la normale manovra di arresto,
evitando l’urto contro ogni ostacolo eventualmente esistente
sulla carreggiata, non deve inoltre mai costituire pericolo per
l’incolumità delle persone e, a seconda delle situazioni partico-
lari (scarsa visibilità, traff‌ico intenso, particolare conformazio-
ne della strada), deve essere regolata in modo da potersi ovvia-
re, da parte del conducente, anche ad eventuali imprudenze o
negligenze altrui. Ne consegue che gli ostacoli incontrati lungo
la direttrice di marcia di un veicolo escludono la responsabili-
tà del conducente solo quando si siano presentati in maniera
improvvisa e imprevedibile, e non anche quando gli stessi si sa-
rebbero potuti evitare ove si fosse proceduto rispettando speci-
f‌iche norme di legge o generali criteri di prudenza. * Cass. pen.,
sez. IV, 9 maggio 1985, n. 4511 (ud. 25 gennaio 1985), Candela, in
questa Rivista 1985, 802.
L’imposizione con appositi segnali di limiti di velocità massi-
ma sulle strade non esime il conducente di veicolo dall’obbligo di
adeguare la velocità alle circostanze che possono richiedere una
ulteriore prudenza. Pertanto, in caso di incidente stradale può
essere ritenuta la responsabilità del conducente che, pur avendo
proceduto a velocità inferiore al limite massimo, non abbia ade-
guato la propria condotta alle suddette circostanze. * Cass. pen.,
sez. IV, 15 ottobre 1983, n. 8342 (ud. 22 aprile 1983), Fucci.
Il conducente deve regolare la velocità del veicolo in modo da
mantenere in ogni evidenza la padronanza, regolando l’andatura
in tutti i casi di prevedibile diff‌icoltà della circolazione o di peri-
colosità. All’uopo deve considerare tra le «speciali circostanze»,
menzionate dall’art. 102 cod. strad., anche le proprie capacità tec-
niche e le proprie condizioni soggettive in rapporto alla manovra
(nel caso di specie: manovra di sorpasso), che sta per compiere in
una determinata situazione. * Cass. pen., sez. IV, 29 maggio 1981,
n. 5289 (ud. 6 aprile 1981), Bazzali, in questa Rivista 1981, 664.
a-1. Valutazione giudiziale della velocità
Nel sistema delle norme sulla circolazione stradale, l’apprez-
zamento della velocità, in funzione dell’esigenza di stabilire se
essa debba o meno considerarsi eccessiva, deve essere condot-
to in relazione alle condizioni dei luoghi, della strada e del traff‌i-
co che vi si svolge, e può, quindi, anche essere basato solo sulle
circostanze del fatto e sugli effetti provocati dall’urto del veico-
lo, senza necessità di un preciso accertamento della oggettiva
velocità tenuta dal veicolo stesso e senza che assuma decisivo
rilievo persino l’eventuale osservanza dei limiti imposti, in via
generale, dal codice della strada. * Cass. civ., sez. III, 14 marzo
2013, n. 6559, Santoni ed altro c. Cattolica Assic. Scarl ed altri, in
questa Rivista n. 6/2013. Conforme, Cass. civ., sez. III, 1 giugno
1994, n. 5305, Caruso c. Sip. [RV625474]
Il giudice di merito, nel valutare l’adeguatezza della velocità
del conducente di un veicolo, non è tenuto a stabilire con preci-
sione l’entità della stessa, trattandosi di un concetto relativo, ma
deve solo dimostrare il rapporto di inadeguatezza con l’indicazio-
ne delle circostanze di fatto che in concreto denotino l’omessa
moderazione della velocità in relazione alle esigenze della circo-
lazione. (Fattispecie in tema di evento colposo da incidente de-
terminato da velocità eccessiva di autoveicolo). * Cass. pen., sez.
IV, 18 gennaio 1995, n. 360 (ud. 11 novembre 1994), Presta ed altri
Dal verif‌icatosi sbandamento di autoveicolo, che transita su
strada statale, con conseguente violento urto contro il guard-rail,
ben può il giudice di merito, in assenza di altre cause dello sban-
damento, ritenere che questo sia stato provocato dall’eccessiva
velocità tenuta dal conducente (valutabile, nella specie, di oltre
cento chilometri orari). * Cass. pen., sez. IV, 18 febbraio 1994, n.
1990 (ud. 2 dicembre 1993), Palermo, in questa Rivista 1994, 1063.
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016

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