Vela Obg S.R.L. Banca Nazionale Del Lavoro S.P.A.

Avviso di cessione di crediti pro soluto ai sensi del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (la "Legge 130"), dell'articolo 58 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 (il "Testo Unico Bancario") e dell'articolo 13 del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 (il "Codice Privacy") e del provvedimento dell'Autorita' Garante per la Protezione dei Dati Personale del 18 gennaio 2007.

Vela OBG S.r.l. (la "Societa'"), comunica che in data 9 luglio 2012 ha concluso con Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ("BNL"), nel contesto del programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite istituito da BNL, un contratto quadro di cessione di attivi ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 7-bis e 4 della Legge 130 e dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario. In virtu' di tale contratto quadro di cessione BNL potra' cedere e la Societa' dovra' acquistare da BNL, periodicamente e pro soluto, crediti ipotecari residenziali e/o crediti ipotecari commerciali e/o crediti nei confronti di enti pubblici nonche' crediti, titoli o altri attivi aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, commi 1 e 3 del decreto n. 310 del 14 dicembre 2006 emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (il "Decreto 310"). Nell'ambito del programma di cessioni sopra indicato, si comunica che, in data 9 luglio 2012, la Societa' ha acquistato pro soluto da BNL tutti i crediti ipotecari (i "Crediti") che alla data del 7 luglio 2012 (la "Data di Valutazione") (salvo ove diversamente previsto) rispettavano: (A) i seguenti criteri comuni (da intendersi cumulativi salvo ove diversamente previsto): - nel caso di crediti ipotecari residenziali: 1. che siano crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad uso di abitazione, in conformita' con la legislazione e la normativa applicabile, ed in cui il bene immobile costituito in garanzia sia ubicato sul territorio della Repubblica Italiana; 2. l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso bene immobile su cui grava l'ipoteca concessa a garanzia del relativo credito non ecceda l'80% del valore del bene immobile alla data di erogazione del relativo mutuo; 3. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile, dell'articolo 39, comma quarto del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993; 4. il cui mutuo sia denominato in euro; 5. il cui contratto di mutuo sia regolato dal diritto italiano e sia stato stipulato per atto pubblico a rogito di un notaio iscritto presso un Collegio Notarile italiano; 6. che al 31 dicembre dell'anno precedente alla Data di Valutazione erano "in bonis", ed in relazione ai quali non sia stata comunicata al debitore la classificazione a "Incaglio" o in "Sofferenza", ne' "in corso di ristrutturazione" e che non sono stati in precedenza classificati come "ristrutturati" in base alle Istruzioni di vigilanza e alle altre norme regolamentari emanate da Banca d'Italia; - nel caso di crediti ipotecari commerciali: 7. che siano crediti garantiti da ipoteca iscritta su beni immobili destinati ad attivita' commerciale o di ufficio, in conformita' con la legislazione e la normativa applicabile, ed in cui il bene immobile costituito in garanzia sia ubicato sul territorio della Repubblica Italiana; 8. l'importo dei crediti in essere sommato al capitale residuo di eventuali precedenti finanziamenti ipotecari gravanti sullo stesso bene immobile su cui grava l'ipoteca concessa a garanzia del relativo credito non ecceda il 60% del valore del bene immobile alla data di erogazione del relativo mutuo; 9. rispetto ai quali il periodo di consolidamento applicabile alla relativa ipoteca si e' concluso e la relativa ipoteca non e' soggetta ad azione revocatoria ai sensi dell'articolo 67 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e, ove applicabile, dell'articolo 39, comma quarto del Decreto Legislativo n. 385 del 1 settembre 1993; 10. il cui mutuo sia denominato in euro; 11. il cui contratto di mutuo sia regolato dal diritto italiano e sia stato stipulato per atto pubblico a rogito di un notaio iscritto presso un Collegio Notarile italiano; 12. che al 31 dicembre dell'anno precedente alla Data di Valutazione erano "in bonis", ed in relazione ai quali non sia stata comunicata al debitore la classificazione a "Incaglio" o in "Sofferenza", ne' "in corso di ristrutturazione" e che non sono stati in precedenza classificati come "ristrutturati" in base alle Istruzioni di vigilanza e alle altre norme regolamentari emanate da Banca d'Italia; nonche' (B) i...

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